E’ stato pubblicato
sulla
G.U. n. 198 del 24 agosto 2004 il D.M. 2 luglio 2004 del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale sono
state istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro e le
Province apposite commissioni di certificazione, destinate a
qualificare i contratti di lavoro intermittente, ripartito, a
tempo parziale e a progetto, nonché le associazioni in
partecipazione ( art. 75 D. L.vo n. 276/2003) ed il c.d. “appalto
genuino” (art. 84) , nonché il regolamento interno delle società
cooperative avanti ad un’altra commissione “ad hoc” (art. 83).
Queste sono le novità più importanti inserite nel decreto che va
letto unitamente al testo legislativo cui si riferisce:
a) le Commissioni istituite presso le DPL sono composte dal
Dirigente preposto, da due funzionari del Servizio politiche del
Lavoro, da due rappresentanti, rispettivamente, dell’INPS e
dell’INAIL (tutti questi sono membri di diritto) e da un
rappresentante dell’Agenzia delle Entrate e dell’Ordine
provinciale dei professionisti “ex lege” n. 12/1979 (membri
consultivi);
b) le Commissioni istituite presso le Province sono composte dal
Dirigente del Servizio provinciale per l’Impiego, da tre
funzionari del Servizio stesso, da due rappresentanti,
rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL, da due rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e da
due delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano provinciale (tutti questi sono
membri di diritto) e da un rappresentante dell’Agenzia delle
Entrate e dell’Ordine provinciale dei professionisti “ex lege” n.
12/1979 (membri consultivi);
c) in ambito locale si può, anche, costituire una commissione
unitaria di certificazione che potrebbe coinvolgere anche le
Università il cui decreto di registrazione è stato pubblicato
sulla G.U. n. 177 del 30 luglio 2004 (D.M. 14 giugno 2004);
d) le Commissioni operano, in attesa del c.d. “codice di buone
pratiche” sulla base di un proprio regolamento interno, “vistato”
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel
regolamento, approvato dalla stessa Commissione, oltre agli
aspetti procedurali che regolano il funzionamento di ogni organo
collegiale (il decreto ammette la possibilità di svolgere attività
istruttoria attraverso sotto commissioni), dovranno essere
riportati gli elementi essenziali che per i vari contratti oggetto
di qualificazione si intendono necessari, in virtù delle
previsioni legislative;
e) Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali deve definire,
con decreto, moduli e formulari per la certificazione del
contratto o del relativo programma negoziale che tengano conto
degli orientamenti giurisprudenziali in materia di qualificazione
del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione
alle diverse tipologie di lavoro (art. 78, comma 5, D. L.vo n.
276/2003);
f) la procedura di certificazione inizia con un’istanza
sottoscritta da entrambe le parti e l’iter deve concludersi entro
trenta giorni dalla ricezione o dalla richiesta di documenti
integrativi. Nella richiesta va inserita una dichiarazione di
responsabilità (art. 12, comma 4, D.M. 21 luglio 2004) che non vi
sono altri procedimenti certificatori pendenti o che non sono
stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima
istanza. La riproposizione anche davanti ad altro organo è ammessa
soltanto in presenza di presupposti e motivazioni diverse, sui
quali decide, ai fini dell’ammissione, l’organo interpellato (art.
12, comma 3);
g) l’istanza va redatta in bollo (11 euro, dopo le modifiche
introdotte con l’art. 1 –bis della legge n. 191/2004),
sottoscritta in originale con allegata copia dei documenti dei
firmatari;
h) vige il principio della competenza territoriale che va
individuata facendo riferimento al luogo ove insiste l’azienda o
alla quale sarà addetto il lavoratore;
i) le Commissioni svolgono nei confronti delle parti anche
un’attività di consulenza ed assistenza;
j) le parti che intendono qualificare il rapporto debbono
presentarsi nel giorno e nell’ora stabilite per essere sentite: la
delega è ammessa soltanto per comprovati motivi valutati dal
Presidente della Commissione. Per la delega valgono i principi
generali in materia e, in questo caso, il delegato deve essere
necessariamente assistito da un esponente di associazione
sindacale o da professionista abilitato (art. 5 del D.M. 21 luglio
2004);
k) le dichiarazioni rese davanti alle Commissioni vanno riportate
nl provvedimento di certificazione;
l) il provvedimento di certificazione ha natura di “provvedimento
amministrativo”: esso va motivato e nei suoi confronti sono
esperibili i ricorsi individuati ex art. 80 del D.L.vo n.
276/2003. L’atto va sottoscritto da tutti i membri di dirittoe
copia va rilasciata alle parti che hanno presentato l’istanza;
m) il contratto certificato ha valore di legge, nel senso che può
essere opposto fino al momento in cui non intervenga una sentenza
di merito. Le parti o chiunque ne abbia interesse (per gli effetti
che ha prodotto su di esso) possono impugnare avanti al giudice
ordinario per vizio di consenso, erronea qualificazione del
rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e
la sua successiva attuazione. Il ricorso giudiziale, tuttavia,
deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione
avanti all’organo che ha proceduto alla certificazione. L’atto di
certificazione può essere impugnato avanti al TAR per vizi del
procedimento o per eccesso di potere;
n) i contratti certificati vanno conservati presso l’Ente che ha
proceduto alla qualificazione fino ai cinque anni successivi alla
scadenza degli stessi e possono essere richiesti, in originale,
dalle parti, dagli Enti previdenziali, dall’Agenzia delle Entrate,
dai servizi per l’impiego e dal giudice. La conservazione degli
atti può avvenire anche in via informatica;
o) le società cooperative possono certificare il proprio
regolamento interno, previsto dall’art. 6 della legge n. 142/2001,
avanti ad una Commissione istituita presso la Provincia e composta
da un Presidente, nominato da tale Ente e dai rappresentanti, in
forma paritetica, delle associazioni di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
p) la distinzione tra interposizione illecita ed “appalto genuino”
può avvenire sia in sede di stipulazione che “nelle fasi di
attuazione del relativo programma negoziale”;
Queste disposizioni potrebbero trovare nell’immediato futuro
alcuni aggiustamenti per effetto del decreto legislativo
correttivo al D. L.vo n. 276/2003, approvato in prima lettura dal
Consiglio dei Ministri il 3 giugno 2003 e per il quale è,
attualmente, in corso l’iter procedimentale: in particolare ci si
riferisce, alla possibile modifica dell’art. 75 in base al quale
tutti i rapporti potrebbero essere oggetto di qualificazione ed
alla possibilità per le Direzioni provinciali del Lavoro di stare
direttamente in giudizio per tutti i procedimenti certificatori
previsti dall’art. 80 (giudice ordinario e TAR).
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