Min.Lavoro: numero di giornalisti in CIGS ammessi al pensionamento anticipato

 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 agosto 2009, il Decreto Ministeriale del  24 luglio 2009  con il numero di unità ammissibili al beneficio del pensionamento anticipato, per i giornalisti dipendenti da aziende in CIGS.

Saranno 290 i giornalisti ammessi al beneficio del prepensionamento, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro. I requisiti per far parte degli ammessi al beneficio sono: 58 anni di età e almeno 18 anni di anzianità contributiva.

 

 

DECRETO 24 luglio 2009
 

               IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  37  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416, recante
«Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»;
  Visto,  in particolare, il comma 1, lettera b), dell'art. 37 di cui
al  capoverso  precedente,  come  da  ultimo  modificato ed integrato
dall'art.  7-ter, comma 17, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con
il  quale  e'  stata  prevista  la  facolta',  entro  sessanta giorni
dall'ammissione  al  trattamento  di  CIGS,  ovvero,  nel  periodo di
godimento   del  trattamento  medesimo,  entro  sessanta  giorni  dal
maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i
seguenti  trattamenti:  «per  i  giornalisti  professionisti iscritti
all'INPGI,  dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani,
di  giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale,
limitatamente  al  numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia  e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede
di  Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali,
sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di
ristrutturazione  o  riorganizzazione in presenza di crisi aziendale:
anticipata    liquidazione    della    pensione   di   vecchiaia   al
cinquantottesimo  anno  di eta', nei casi in cui siano stati maturati
almeno  diciotto  anni di anzianita' contributiva, con integrazione a
carico  dell'INPGI  medesimo  del requisito contributivo previsto dal
secondo  comma  dell'art.  4  del  regolamento  adottato dall'INPGI e
approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995»;
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185,  convertito,  con modificazioni, con legge 28 gennaio
2009,  n.  2,  che  istituisce  il  Fondo  sociale  per occupazione e
formazione  nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;
  Visto  l'art.  19,  comma  18-ter,  lettera  a),  punto  n. 2), del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  con legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale ha inserito
il  seguente  comma  1-bis all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n.
416:  «L'onere  annuale  sostenuto  dall'INPGI  per  i trattamenti di
pensione  anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni
di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009, e' posto a carico del
bilancio  di  Stato.  L'INPGI  presenta  annualmente al Ministero del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali la documentazione
necessaria  al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.
Al  compimento  dell'eta'  prevista  per  l'accesso al trattamento di
pensione   di  vecchiaia  ordinaria  da  parte  dei  beneficiari  dei
trattamenti  di  cui al primo periodo, l'onero conseguente e' posto a
carico  del  bilancio  dell'INPGI,  fatta  eccezione  per la quota di
pensione  connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo  di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio dello
Stato»;
  Visto l'art. 19 di cui al capoverso precedente, comma 18-quater, in
base  al  quale  «gli  oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia
anticipate    per    i   giornalisti   dipendenti   da   aziende   in
ristrutturazione  o  riorganizzazione  per  crisi  aziendale,  di cui
all'art.  37  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416, come da ultimo
modificato  dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni
di  euro  annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
presente decreto»;
  Visto  l'art.  41-bis,  comma  7,  del  decreto-legge n. 207 del 30
dicembre  2008,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del
27  febbraio  2009,  con  il  quale  si prevede quanto segue: «Per il
sostegno   degli  oneri  derivanti  dalle  prestazioni  di  vecchiaia
anticipate    per    i   giornalisti   dipendenti   da   aziende   in
ristrutturazione  o  riorganizzazione  per  crisi  aziendale,  di cui
all'art.  37  della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto
previsto dall'art. 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29
novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in
maniera  lineare,  degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni  di spesa come determinate dalla tabella C della legge
22  dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a
decorrere  dal  2009.  Qualora  i  datori  di  lavoro interessati dai
processi  di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi
aziendali  presentino piani comportanti complessivamente un numero di
unita'   da   ammettere   al   beneficio   con   effetti   finanziari
complessivamente  superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro
annui,  con  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  e'  introdotto,  su proposta delle organizzazioni sindacali
datoriali,  a  carico  dei datori di lavoro del settore uno specifico
contributo aggiuntivo da versare all'Istituto Nazionale di Previdenza
dei  giornalisti  italiani  (INPGI)  per  il finanziamento dell'onere
eccedentario»;
  Vista la nota dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti
italiani (INPGI) n. 154 del 24 marzo 2009, con la quale, su richiesta
del  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali,
l'Istituto ha comunicato che «sulla base dello stanziamento pari a 20
milioni  di  euro, il numero dei prepensionamenti possibili ammonta a
circa 290 casi»;
  Ritenuto,  per  quanto precede, di individuare, per l'anno 2009, in
290    il   numero   di   unita'   ammissibili   al   beneficio   del
prepensionamento,  ai sensi del citato art. 37 della legge n. 416 del
5 agosto 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a
carico  del  bilancio  di Stato, nel limite massimo complessivo di 20
milioni di euro;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  Ai  sensi della normativa indicata in premessa, e' individuato, per
l'anno  2009, in 290 il numero di unita' ammissibili al beneficio del
prepensionamento,  a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero
del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, nel limite
massimo complessivo di 20 milioni di euro annui, di cui 10 milioni di
euro  annui  a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di  cui  all'art.  18,  comma  1,  lettera  a),  del decreto-legge 29
novembre  2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, con legge 28
gennaio  2009,  n.  2,  e  10 milioni di euro annui sul capitolo 2143
dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
                         Art. 2.


  Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie di
cui  al precedente art. 1, l'INPGI e' tenuto a monitorare i flussi di
spesa  afferenti  all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al
presente provvedimento.
                              Art. 3.


  In  applicazione  dell'art.  41-bis,  comma 7, secondo periodo, del
decreto-legge   n.   207   del  30  dicembre  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  14  del 27 febbraio 2009, qualora i
datori  di  lavoro  interessati  dai  processi  di ristrutturazione o
riorganizzazione  in  presenza  di  crisi  aziendali presentino piani
comportanti  complessivamente  un  numero  di  unita' da ammettere al
beneficio  di  cui  al precedente art. 1, nell'anno 2009, superiore a
290 unita', ovvero l'onere complessivo superi l'importo massimo di 20
milioni  di  euro  annui,  con decreto del Ministro del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  si procedera' all'introduzione, su
proposta  delle  organizzazioni sindacali datoriali, di uno specifico
contributo  aggiuntivo  a carico dei datori di lavoro del settore, da
versare all'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani
(INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 luglio 2009

                              p. Il Ministro del lavoro, della salute
                                     e delle politiche sociali
                                    Il Sottosegretario delegato
                                              Viespoli


Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Tremonti

 


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