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INPS: prepensionamenti ex art. 4 legge n. 92/2012 e ricongiunzioni

 

L'INPS, con messaggio n. 14984 del 24 settembre 2013, ha chiarito alcuni aspetti che si riferiscono alla procedura di prepensionamento prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, rispetto alla quale sia l’Istituto con la circolare n. 119/2013 che il Ministero del Lavoro con le circolari n. 24 e 33/2013 hanno fornito alcune indicazioni operative.

L’INPS ha affermato che non è possibile presentare una seconda domanda di ricongiunzione al momento dell’accesso alla prestazione di incentivo all’esodo, ricordando che la stessa non è di tipo pensionistico ma di sostegno al reddito. La seconda domanda di ricongiunzione secondo la previsione dell’art. 4 della legge n. 29/1979 può essere richiesta allorquando, dopo la prima istanza di ricongiunzione, si possa far valere un periodo di assicurazione di almeno 10 anni, di cui 5 versati in costanza di attività lavorativa oppure, in mancanza dei requisiti, all’atto del pensionamento con richiesta presentata esclusivamente alla gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda. Nel caso di specie, una seconda domanda, potrà essere presentata soltanto al momento del pensionamento e non al momento dell’accesso alla prestazione di sostegno del reddito.

 



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