Il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una circolare
finalizzata a favorire il collocamento dei “lavoratori deboli”
attraverso una integrazione dell’attività dei soggetti pubblici
con quelli privati (agenzie di lavoro). Si tratta dell’attuazione
dell’art. 13 e dell’art. 23, comma 2, del D. L.vo n. 276/2003,
correlati tra loro. L’articolo 13, comma 1, consente di derogare
alle norme generali quando, secondo la nota del Dicastero del
Welfare:
a) l’intervento formativo è reso necessario dal programma di
inserimento o reinserimento;
b) il lavoratore è assunto dall’agenzia con contratto non
inferiore a sei mesi. Se il contratto ha una durata superiore a
nove mesi l’agenzia usufruisce di alcuni vantaggi economici
previsti al comma 1, lettera b), dell’art. 13, coma, ad esempio,
la possibilità di dedurre dalla retribuzione spettante quanto già
percepito dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità,
indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, indennità o
sussidi legati allo “status” disoccupativo;
Il lavoratore destinatario decade dai trattamenti integrativi se:
a) rifiuta di essere avviato a progetti individuali di
reinserimento o rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione regionale;
b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello non
inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza,
salvo che si tratti di lavoratore inoccupato. Il lavoro offerto
deve essere raggiungibile in un massimo di ottanta minuti dalla
propria residenza con mezzi pubblici;
c) non abbia comunicato all’INPS preventivamente attività
lavorativa svolta;
Italia Lavoro SpA è stata, infine, identificata come agenzia
tecnica strumentale destinata a stipulare le convenzioni che le
agenzie di somministrazione, anche attraverso la propria
rappresentanza di categoria, possono stipulare con gli Enti
territoriali.
la circolare
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