Invia la pagina ad un amico             Stampa la notizia    Chiudi la finestra

Lavoro: le incentivazioni occupazionali ex art. 13 D.L.vo n. 276/2003

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una circolare finalizzata a favorire il collocamento dei “lavoratori deboli” attraverso una integrazione dell’attività dei soggetti pubblici con quelli privati (agenzie di lavoro). Si tratta dell’attuazione dell’art. 13 e dell’art. 23, comma 2, del D. L.vo n. 276/2003, correlati tra loro. L’articolo 13, comma 1, consente di derogare alle norme generali quando, secondo la nota del Dicastero del Welfare:

a) l’intervento formativo è reso necessario dal programma di inserimento o reinserimento;

b) il lavoratore è assunto dall’agenzia con contratto non inferiore a sei mesi. Se il contratto ha una durata superiore a nove mesi l’agenzia usufruisce di alcuni vantaggi economici previsti al comma 1, lettera b), dell’art. 13, coma, ad esempio, la possibilità di dedurre dalla retribuzione spettante quanto già percepito dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, indennità o sussidi legati allo “status” disoccupativo;

Il lavoratore destinatario decade dai trattamenti integrativi se:

a) rifiuta di essere avviato a progetti individuali di reinserimento o rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione regionale;

b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza, salvo che si tratti di lavoratore inoccupato. Il lavoro offerto deve essere raggiungibile in un massimo di ottanta minuti dalla propria residenza con mezzi pubblici;

c) non abbia comunicato all’INPS preventivamente attività lavorativa svolta;

Italia Lavoro SpA è stata, infine, identificata come agenzia tecnica strumentale destinata a stipulare le convenzioni che le agenzie di somministrazione, anche attraverso la propria rappresentanza di categoria, possono stipulare con gli Enti territoriali.

la circolare