Min. Lavoro: circ. 1/05 extracomunitari - flussi 2005 per lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con circolare n. 1 del 25 gennaio 2005, ha provveduto ad emanare le
indicazioni
operative in previsione della imminente emanazione del decreto sui flussi
d’ingresso dei lavoratori extra comunitari per l’anno 2005. Il decreto, di cui è
ipotizzabile la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni prevede,
a livello nazionale, una quota massima di 79.500 unità, da ripartire, tra le
Regioni e Province autonome per lavoro subordinato stagionale e non stagionale.
Questi sono i punti essenziali della nota ministeriale:
a) 25.000 ingressi di lavoratori per esigenze stagionali: Essi non riguardano
più i paesi neo comunitari (per i quali la procedura d’ingresso è diversa) ma si
rivolgono a cittadini di Serbia – Montenegro, Croazia Bosnia ed Erzegovina,
Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto,
oltre a coloro, non comunitari, in possesso del c.d. “diritto di precedenza” per
lavoro stagionale nell’anno 2003 o 2004;
b) 30.000 ingressi per motivi di lavoro non stagionale, di nazionalità non
predeterminata, di cui 15.000 destinati esclusivamente al lavoro domestico o di
assistenza alla persona;
c) 2.500 ingressi per lavoro autonomo per ricercatori, imprenditori che svolgono
attività di interesse per l’economia nazionale, liberi professionisti, soci ed
amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale
ingaggiati da Enti pubblici e privati. All’interno di questa quota sono ammesse,
per un massimo di 1250 unità, conversioni dei permessi di soggiorno per studio e
formazione professionale;
d) 200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo.
Riservato a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e
Venezuela;
e) 21.800 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, di cui 1.000 per
dirigenti o personale altamente qualificato e 20.800 riservati a cittadini di
Paesi che hanno stipulato o stanno per stipulare accordi di cooperazione con
l’Italia;
f) le domande vanno indirizzate alla Direzione provinciale del Lavoro,
competente per territorio, esclusivamente mediante raccomandata spedita da un
Ufficio Postale dotato di affrancatrice che attesti il giorno e l’ora di
spedizione. Nel caso in cui l’Ufficio ne sia sprovvisto sarà cura
dell’interessato far annotare, manualmente, sulla busta il giorno e l’ora di
spedizione;
g) le istanze sono redatte su modelli predisposti, rinvenibili, sul nostro sito,
secondo il tipo di assunzione richiesta, con i vari allegati richiesti, tra cui
copia del documento di identità del datore di lavoro e copia del passaporto o
altro documento valido per l’espatrio per il lavoratore;
h) le domande, possono essere inoltrate attraverso gli Uffici postali a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale. Le
domande spedite anteriormente sono inammissibili;
i) il datore di lavoro può inviare cumulativamente con il medesimo plico più
domande;
j) le associazioni di categoria in caso di lavoro stagionale possono
cumulativamente, per posta con lettera raccomandata e con l’indicazione del
giorno e dell’ora di spedizione, inviare richieste provenienti da datori di
lavoro diversi a loro associati;
k) le richieste finalizzate al rilascio dell’attestazione di disponibilità in
quota di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non
stagionale (es. da studio o da stagionale che abbia fatto ritorno al proprio
Paese) vanno presentate, per posta con lettera raccomandata e con le medesime
modalità sopra riportate, utilizzando l’apposito modello, rinvenibile sul sito.
La richiesta va sottoscritta anche dal lavoratore e, in allegato, deve avere il
contratto di lavoro subordinato redatto sul modulo rinvenibile nel nostro sito;
l) le richieste di attestazione per conversione del permesso di studio in
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, vanno presentate utilizzando il
modello specifico contenuto nel sito ed inviate per posta attraverso le modalità
sopra indicate;
m) la capacità reddituale richiesta per il lavoro domestico (collaboratrici
familiari e badanti) si ritiene sussistente ogniqualvolta il richiedente
possegga un reddito annuo, al netto dell’imposta, di importo almeno doppio
rispetto all’ammontare della retribuzione annuale, aumentata dei contributi. Il
reddito minimo richiesto come necessario potrà risultare anche dal cumulo dei
redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri
soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di un’autocertificazione
dei medesimi.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it