Confcommercio: firmato l'accordo di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato
E' stato siglato, in data 24 marzo 2012, l'accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell'apprendistato tra Confcommercio-Imprese per l'Italia e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
L'accordo, in coerenza con le linee del nuovo Testo unico sull'apprendistato (D. L.vo n. 167/2011), prevede, per specifiche figure professionali analoghe a quelle artigiane, durate diversificate e percorsi formativi ad hoc in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.
L'intesa non è derogabile dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
Le aziende sono chiamate ad investire
sull'attuazione di un nuovo percorso che le vede coinvolte direttamente
nella gestione del contratto di apprendistato, con il duplice vantaggio di
una durata decisamente inferiore di ore di formazione di base a fronte di
una più mirata e specifica attività formativa professionalizzante che
consente sia all'azienda che all'apprendista l'ottenimento di competenze più
adeguate alle mansioni che al termine del percorso formativo si dovranno
conseguire.
Attraverso la sottoscrizione della suddetta intesa le parti hanno confermato
e valorizzato anche il ruolo della bilateralità inserendo il riferimento al
passaggio obbligato all'ente bilaterale per l'ottenimento del parere di
conformità precedentemente già previsto dal CCNL Terziario nell'ambito della
procedura di attuazione dello stesso contratto di apprendistato
professionalizzante.
La Confcommercio di Campobasso illustra gli aspetti di maggiore rilevanza dell'accordo:
PARTE I - DISCIPLINA GENERALE
Secondo quanto previsto dal D. L.vo n. 167/2011, è stata introdotta una
parte generale contenente la disciplina applicabile a tutte e tre le
tipologie di apprendistato.
In particolare, sono state recepite le disposizioni afferenti la tempistica
entro la quale dovrà essere definito il piano formativo individuale,
prevedendo che dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla stipulazione
del contratto di apprendistato, per consentire al datore di lavoro di
effettuare un'idonea analisi delle competenze in ingresso del giovane.
Appare opportuno precisare che tale tempistica non incide in alcun modo
sulla procedura relativa al rilascio del parere di conformità ad opera degli
EBT, che resta confermata in toto. Si tratta, infatti, di due adempimenti
diversi: mentre il piano formativo presentato all'EBT non è nominativo, ma
individua solamente il numero degli apprendisti ed il relativo inquadramento
finale, il piano formativo individuale presuppone l'avvenuto rilascio del
parere di conformità ed è il programma formativo di uno specifico lavoratore
con il quale il datore di lavoro abbia instaurato un rapporto di
apprendistato.
Altro aspetto di particolare interesse è rappresentato dalla proroga del
termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente
posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi, nel caso in
cui il rapporto subisca nel corso dello svolgimento una sospensione
involontaria (ad esempio malattia od infortunio dell'apprendista), con il
correlativo obbligo per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore la
nuova scadenza del contratto.
Con riferimento al finanziamento dell'attività formativa è stato previsto che gli apprendisti possano essere posti in formazione nell'ambito della progettazione formativa dell'impresa tramite il Fondo For.Te.
PARTE II- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
Durata del contratto di apprendistato
La modifica delle durate del contratto di apprendistato professionalizzante
ai sensi dall'art. 4, II comma, D. Lgs. n. 167/2011, nei fatti ha comportato
la riduzione dei termini per i livelli da II al IV, secondo le scadenze di
seguito indicate:
II livello 36 mesi
III livello 36 mesi
IV livello 36 mesi
V livello 36 mesi
VI livello 24 mesi
L'accordo ha, inoltre, recepito le indicazioni fornite dal Ministero del
Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione
alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e
sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, individuando una serie di
figure chiave per i settori del terziario, distribuzione e servizi per le
quali sarà possibile stipulare contratti di apprendistato di durata pari a
48 mesi (che si riducono a 42 per la seguente figura di IV livello:
specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi,
pasticceria, anche con funzioni di vendita).
Attività formativa professionalizzante: durata e contenuti
Con riferimento alla durata ed ai contenuti dell'attività formativa
professionalizzante, l'accordo conferma la precedente disciplina contenuta
nell'Accordo del 23 settembre 2009, precisando che il percorso formativo
dell'apprendista viene stabilito in base alla qualifica professionale ed al
livello di inquadramento che lo stesso dovrà raggiungere.
A tale proposito si evidenzia che
l'accordo disciplina solo la formazione professionalizzante, lasciando alle
Regioni la previsione della formazione di base e trasversale, affidata in
via esclusiva dal Decreto Legislativo alla competenza regionale.
Va da sé, pertanto, che laddove le Regioni non provvedessero a normare tale
aspetto, le aziende non sarebbero tenute ad effettuare tale tipologia
formativa, come confermato peraltro dalla circolare del Ministero del Lavoro
n. 29/2011, anche se si ritiene opportuno, in ogni caso, prevedere nel piano
formativo individuale, in assenza di previsioni regionali, la formazione
obbligatoria prevista per i nuovi assunti dal D. Lgs. 81/2006 (di durata
pari a 4 ore) che andrà svolta nel corso del primo anno di apprendistato.
Il numero di ore è rapportato alle durate dell'apprendistato previste in
relazione al livello di appartenenza, ma deve essere riproporzionato alla
eventuale minore durata derivante o dalla conversione anticipata del
rapporto o dalla sua anticipata risoluzione (per giusta causa o giustificato
motivo).
In conformità con quanto previsto in precedenza dall'accordo del 23
settembre 2009, si deve ritenere ancora possibile anticipare, in tutto o in
parte, l'attività formativa stabilita per le annualità successive.
Modalità di erogazione della formazione e referente per l'apprendistato
La norma, oltre ad adeguare le modalità
di erogazione della formazione alle nuove tecnologie, introduce la figura
del Referente per l'apprendistato, confermando al contempo l'eliminazione
del tutor, già presente nell'accordo del 23 settembre 2009.
Al Referente per l'apprendistato, che potrà essere interno od esterno
all'azienda, e che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività
formativa, viene assegnato il compito di seguire l'attuazione del programma
formativo, nel rispetto dei parametri previsti dalle tabelle A e B, nonché
dell'allegato 1, in materia di durata dell'attività formativa, e delle
previsioni contenute nell'accordo stesso.
Il referente interno per l'apprendistato può essere il titolare dell'impresa
stessa, un socio ovvero un familiare coadiuvante, oppure il soggetto che
ricopre la funzione aziendale di referente, individuata dall'impresa nel
piano formativo. Ciò significa che il referente è colui che ricopre quel
ruolo e non una persona nominativamente individuata. Il referente interno
per l'apprendistato dovrà possedere, comunque, un livello di inquadramento
pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla
fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di
una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un
referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.
fonte: Confcommercio di Campobasso
DPL Modena - www.dplmodena.it