Parlamento: agricoltura e adempimenti relativi al collocamento
L'art. 1, comma 9, della legge n. 81/2006
che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n.2/2006 ( il testo coordinato è
sul Supplemento ordinario n.58/L alla Gazzetta Ufficiale n.59 dell’11 marzo
2006) ha affermato che “i datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni
di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro
previste, rispettivamente, dall’art. 9-bis del decreto – legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, dall’art. 4 – bis del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181 , e dall’art. 21 della legge 29 aprile 1949, n.264, e successive
modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente
competenti. L’INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente
comma al servizio competente di cui all’art. 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro e all’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)”.
Lo stesso provvedimento (comma 17) ricorda che sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con i commi da 1 a 16.
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