MAP: nuove tipologie contrattuali e attività regolamentate
Il Ministero delle Attività Produttive, con
circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006, indirizzata alle Camere di Commercio, ha
diffuso alcuni chiarimenti sulle tipologie contrattuali previste dal D.L.vo n.
276/2003 applicabili alle attività di pulizia, facchinaggio, autoriparazioni e
installazione di impianti ove la normativa prevede il possesso di determinati
requisiti tecnico – professionali per l’esercizio dell’attività. Il presupposto
deve essere quello della “immedesimazione” con l’impresa: tale requisito è
senz’altro rilevabile nel titolare, nel lavoratore dipendente, nel socio
prestatore d’opera, nel collaboratore familiare, nell’institore e nell’associato
in partecipazione. Queste le novità che emergono:
a) il responsabile tecnico necessario per la gestione di tali attività non può
essere un collaboratore a progetto. Lo svolgimento del rapporto con tale
tipologia contrattuale non consente la maturazione dei requisiti per rivestire
tale ruolo;
b) il contratto di lavoro a chiamata non è idoneo per il ruolo di responsabile
tecnico, in quanto tale tipologia ha quale connotato principale quello della
discontinuità e non quello della stabilità che si richiede ad un responsabile
tecnico. La nota precisa, tuttavia, che il lavoratore intermittente può
sostituire il responsabile tecnico principale per garantire la continuità
operativa, in tutte quelle ipotesi in cui lo stesso non è presente (ferie,
malattia, ecc.);
c) il ruolo di responsabile tecnico principale può essere ricoperto da un
lavoratore somministrato, ma a tempo indeterminato;
d) il contratto di lavoro ripartito è ammissibile con la figura del responsabile
tecnico attesa la solidarietà dell’obbligazione che permette al titolare di
avere sempre presente uno dei due lavoratori dipendenti coobbligati.
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