Parlamento: differenze tra lavoro privato e pubblico per la festività del 17 marzo 2011

 

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2011, la legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2011), recante: «Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011».

Le modificazioni riguardano il fatto che viene previsto un distinguo tra lavoro privato e lavoro pubblico:

- lavoro privato: per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

- lavoro pubblico: sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi.
 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011 , n. 5
 

Testo del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 44 del 23 febbraio  2011),  coordinato  con  la
legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni per la festa nazionale
del 17 marzo 2011». (11A05291) 
 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
  1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo  e'  considerato
giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  27  maggio
1949, n. 260. 
  2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e delle imprese private, derivanti da  quanto  disposto  nel
comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e  gli  istituti
giuridici e contrattuali previsti (( per la festivita' soppressa  del
4 novembre o per una delle  altre  festivita'  tuttora  soppresse  ai
sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali
ricorrenze ma, in sostituzione, alla  festa  nazionale  per  il  150º
anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per  il  17  marzo  2011
mentre, con riguardo al  lavoro  pubblico,  sono  ridotte  a  tre  le
giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione,
dai contratti e accordi collettivi.)) 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

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