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Governo: sanatoria per datori di lavoro che impiegano lavoratori extraUE clandestini da almeno 3 mesi
Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 sarà possibile regolarizzare, attraverso una dichiarazione di emersione, cittadini extraUE privi del permesso di soggiorno e che siano occupati, irregolarmente ed a tempo pieno, presso datori di lavoro da almeno 3 mesi. Questo è ciò che dice l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 109/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012.
La dichiarazione di regolarizzazione dovrà essere presentata con le modalità stabilite da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 29 agosto 2012.
I requisiti per la sanatoria:
- datore di lavoro italiano, comunitario o extracomunitario titolare di carta di soggiorno
- lavoratori:
. cittadini extraUE occupati da almeno 3 mesi di lavoro antecedenti il 9 agosto 2012
. cittadini extraUE presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011
. rapporti ancora in essere
. presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 (attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici)
- procedura:
. presso lo sportello unico per l'immigrazione
. pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore
. regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno 6 mesi
Esclusi:
- rapporti di lavoro parziale (part-time), ad esclusione dei rapporti di lavoro domestici;
- datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
- datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.
Art. 5 - Disposizione transitoria
1. I datori di lavoro italiani o
cittadini
di
uno
Stato
membro dell'Unione europea, ovvero i datori di
lavoro stranieri in
possesso del titolo di soggiorno previsto
dall'articolo 9 del testo
unico
di
cui al decreto legislativo 25
luglio
1998,
n.
286,
e
successive modificazioni ed integrazioni che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
occupano
irregolarmente
alle
proprie dipendenze da almeno tre mesi, e
continuano ad occuparli alla data di presentazione
della
dichiarazione
di
cui
al
presente
comma, lavoratori
stranieri
presenti
nel
territorio
nazionale
in
modo ininterrotto
almeno
dalla
data
del
31
dicembre
2011,
o precedentemente, possono dichiarare la
sussistenza
del
rapporto
di lavoro
allo
sportello
unico
per
l'immigrazione,
previsto dall'articolo 22 del decreto
legislativo 286 del
1998
e
successive modifiche e integrazioni.
La
dichiarazione
e'
presentata
dal
15 settembre al 15 ottobre 2012 con le
modalita' stabilite
con
decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e
con
il
Ministero dell'economia
e
delle
finanze
da
adottarsi
entro
venti
giorni dall'entrata in
vigore
del
presente
decreto.
In
ogni
caso,
la presenza sul territorio nazionale dal 31
dicembre
2011
deve
essere attestata da documentazione proveniente
da organismi pubblici.
2. Sono esclusi dalla procedura
di
cui
al
presente
articolo
i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto
salvo quanto previsto
dal comma 8 in materia di lavoro
domestico
e
di
sostegno
al
bisogno familiare.
3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal
presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi
cinque
anni, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi
dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso
altri
Stati
o
per reati
diretti
al
reclutamento
di
persone
da
destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori
da impiegare in attivita' illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro
ai
sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del
testo unico
di cui al decreto legislativo 25
luglio
1998,
n.
286,
e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Non e' ammesso, altresi', alla
procedura
di
cui
al
presente articolo il datore di lavoro
che,
a
seguito
dell'espletamento
di procedure di ingresso di cittadini
stranieri
per
motivi
di
lavoro subordinato ovvero di procedure di
emersione
dal
lavoro
irregolare non ha provveduto alla
sottoscrizione
del
contratto
di
soggiorno presso lo sportello
unico
ovvero
alla
successiva
assunzione
del lavoratore straniero, salvo cause
di
forza
maggiore
comunque
non imputabili al datore di lavoro.
5. La dichiarazione di emersione di cui al comma
1
e'
presentata previo
pagamento,
con
le
modalita'
previste
dal
decreto interministeriale di cui al comma 1
del
presente
articolo,
di
un contributo forfettario di
1.000
euro
per
ciascun
lavoratore.
Il contributo non e' deducibile ai fini
dell'imposta
sul
reddito.
La regolarizzazione delle somme dovute dal
datore
di
lavoro
a
titolo retributivo, contributivo e
fiscale
pari
ad
almeno
sei
mesi
e' documentata all'atto della stipula del
contratto di soggiorno secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale
di cui al comma 1. E' fatto salvo l'obbligo di
regolarizzazione
delle
somme
dovute
per l'intero periodo in caso di rapporti di
lavoro di durata superiore
a sei mesi.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto
fino
alla conclusione del procedimento di cui al
comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e
amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del
lavoratore
per
le
violazioni
delle
norme relative:
a) all'ingresso e al
soggiorno
nel
territorio
nazionale,
con esclusione di quelle di cui all'articolo
12 del testo unico di cui al decreto
legislativo
25
luglio
1998,
n.
286,
e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) al presente provvedimento e comunque all'impiego
di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario,
fiscale,
previdenziale
o assistenziale.
7. Con il decreto di cui al
comma
1
sono
altresi'
stabiliti
i limiti di reddito del datore di lavoro
richiesti per l'emersione
del rapporto di lavoro.
8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 e'
indicata
la retribuzione convenuta non inferiore a
quella
prevista
dal
vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento e, in caso di lavoro
domestico,
l'orario
lavorativo
non
inferiore
a
quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3,
lettera c), del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394.
9.
Lo
sportello
unico
per
l'immigrazione,
verificata l'ammissibilita' della
dichiarazione
e
acquisito
il
parere
della questura
sull'insussistenza
di
motivi
ostativi
all'accesso
alle procedure ovvero al rilascio del permesso
di
soggiorno,
nonche'
il parere della competente direzione
territoriale del lavoro
in
ordine
alla capacita' economica del datore di lavoro e alla
congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la
stipula
del contratto di soggiorno e per la
presentazione
della
richiesta
del permesso di
soggiorno
per
lavoro
subordinato,
previa
esibizione dell'attestazione di avvenuto
pagamento del contributo
forfetario
e della regolarizzazione di cui al comma
5.
La
sussistenza
di
meri errori materiali non costituisce di per
se' causa di inammissibilita' della dichiarazione di
emersione.
La
mancata
presentazione
delle parti
senza
giustificato
motivo
comporta
l'archiviazione
del procedimento.
Contestualmente
alla
stipula
del
contratto
di soggiorno, il datore
di
lavoro
deve
effettuare
la
comunicazione obbligatoria di assunzione al
Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS.
Restano ferme le disposizioni relative
agli
oneri
a
carico
del
richiedente
il
permesso
di soggiorno.
10. Nei casi in
cui
non
venga
presentata
la
dichiarazione
di emersione
di
cui
al
presente
articolo
ovvero
si
proceda all'archiviazione del procedimento o
al rigetto della
dichiarazione, la sospensione di cui al comma
6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del
termine
per
la
presentazione
ovvero
alla
data
di archiviazione del
procedimento
o
di
rigetto
della
dichiarazione medesima. Si
procede
comunque
all'archiviazione
dei
procedimenti penali e amministrativi a carico
del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da
motivo indipendente dalla volonta' o dal comportamento del datore di lavoro.
11. Nelle
more
della
definizione
del
procedimento
di
cui
al presente articolo, lo straniero non puo'
essere espulso,
tranne
che nei casi previsti al
successivo
comma
13.
La
sottoscrizione
del contratto
di
soggiorno,
congiuntamente
alla
comunicazione obbligatoria di assunzione di
cui
al
comma
9 e
il
rilascio
del permesso di soggiorno comportano,
rispettivamente, per il
datore
di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione
dei reati e
degli
illeciti amministrativi relativi alle
violazioni di cui al comma 6.
12.
Il
contratto
di
soggiorno
stipulato
sulla
base
di
una dichiarazione di emersione contenente dati
non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile.
In tal caso,
il permesso di soggiorno eventualmente
rilasciato e' revocato
ai
sensi dell'articolo
5,
comma
5,
del
testo
unico
di
cui
al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e
successive
modificazioni
ed integrazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i
lavoratori stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento
di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi
1 e 2,
lettera
c),
del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n.
286,
e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
e
successive modificazioni ed integrazioni;
b)
che
risultino
segnalati,
anche
in
base
ad
accordi
o convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia, ai fini della
non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza
non
definitiva, compresa quella pronunciata anche
a
seguito
di
applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti
dall'articolo
380
del
medesimo codice;
d) che comunque
siano
considerati
una
minaccia
per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi
con
i
quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle
persone.
Nella valutazione della pericolosita' dello
straniero si tiene conto
anche di eventuali condanne, anche con
sentenza
non
definitiva,
compresa quella pronunciata a seguito di
applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura
penale,
per
uno dei reati previsti dall'articolo 381 del
medesimo codice.
14. Con decreto
del
Ministro
dell'interno
di
concerto
con
il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro per la cooperazione
internazionale
e
l'integrazione
e
con
il
Ministro dell'economia e delle
finanze,
sono
determinate
le
modalita'
di destinazione del
contributo
forfetario,
di
cui
al
comma
5
del presente articolo, tenuto conto di quanto
previsto ai sensi del comma 17.
15. Salvo che il
fatto
costituisca
piu'
grave
reato,
chiunque presenta false
dichiarazioni
o
attestazioni,
ovvero
concorre
al fatto, nell'ambito della procedura di
emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76
del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n.
445. Se il fatto e' commesso attraverso la
contraffazione o
l'alterazione di documenti oppure con
l'utilizzazione di uno di tali documenti,
si applica la pena della reclusione da
uno
a
sei
anni.
La
pena
e'
16.
In
funzione
degli
effetti
derivanti
dall'attuazione
del presente articolo, il livello di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato e'
incrementato
di 43 milioni di euro per l'anno
2012
e
di
130
milioni
di
euro
a decorrere dall'anno 2013. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza
permanente
per
i
rapporti
tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e
di
Bolzano,
i predetti importi sono ripartiti tra le
regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi
del presente articolo.
17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo,
pari a
43,55 milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni
di
euro
per
l'anno 2013, a 270 milioni di euro per l'anno
2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a
43,55 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate
al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni
di euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a
219
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali
all'INPS
a
titolo
di
anticipazioni
di bilancio per la
copertura
del
fabbisogno
finanziario
complessivo dell'Ente, per effetto delle
maggiori entrate contributive
derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella
Raccolta
ufficiale
degli
atti
normativi
della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
fonte: Gazzetta Ufficiale
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