Min.Interno: nuovi servizi ausiliari dell'attività di Polizia affidati agli Steward

 

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011, il Decreto 28 luglio 2011 con la definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di Polizia affidati agli Steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli "Steward" negli impianti sportivi».

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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 luglio 2011
Definizione di nuovi  servizi  ausiliari  dell'attivita'  di  Polizia
affidati agli Steward, nonche' ulteriori integrazioni e modifiche  al
decreto 8 agosto  2007,  recante  «Organizzazione  e  servizio  degli
"Steward" negli impianti sportivi». (11A11515) 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante:  «Interventi  nel
settore del gioco  e  delle  scommesse  clandestine  e  tutela  della
correttezza  di  svolgimento  nelle   manifestazioni   sportive»,   e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2003,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti per  contrastare  i  fenomeni  di  violenza  in
occasione di competizioni sportive», convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 8  febbraio  2007,  n.  8,  recante  «Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di  violenza
connessi a competizioni calcistiche» convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187,  recante  «Misure
urgenti in materia di sicurezza» convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2010, n. 217, ed, in particolare, l'art. 2; 
  Visto il comma 1-bis all'art. 2-ter del richiamato decreto-legge n.
8 del 2007,  convertito  dalla  legge  n.  41  del  2007,  introdotto
dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 187 del 2010, che
ha previsto la possibilita' di affidare agli «steward» altri  servizi
ausiliari  dell'attivita'   di   polizia,   relativi   ai   controlli
nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui  espletamento  non  e'
richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo  di
appartenenti alle Forze di polizia, ferme restando le attribuzioni  e
i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza; 
  Visti i commi 3 e 4 dell'art. 2 del richiamato decreto-legge n. 187
del  2010,  convertito  dalla  legge  n.  217  del  2010,  che  hanno
introdotto una nuova  tutela  penale  per  gli  «steward»  per  fatti
commessi nei loro confronti nell'espletamento delle  mansioni  svolte
in occasione delle manifestazioni sportive; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  8  agosto  2007,  come
modificato dal decreto del Ministro dell'interno  24  febbraio  2010,
recante «Organizzazione e servizio  degli  "steward"  negli  impianti
sportivi.»; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il  Ministro  dell'interno,  29  gennaio  1999,  n.  85,
recante «Norme di attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  febbraio
1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di
sicurezza»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 15  settembre  2009,  n.
154, recante «Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie  e  dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie
metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e  depositi,  nonche'
nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui  espletamento
non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta', adottato ai sensi
dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 6 ottobre  2009,
recante «Determinazione dei requisiti  per  l'iscrizione  nell'elenco
prefettizio del personale  addetto  ai  servizi  di  controllo  delle
attivita' di intrattenimento e di  spettacolo  in  luoghi  aperti  al
pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione  e  la
formazione del  personale,  gli  ambiti  applicativi  e  il  relativo
impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15  luglio
2009, n. 94»; 
  Vista la  Risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  Europea  del  4
dicembre 2006 concernente un manuale  aggiornato  di  raccomandazioni
per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure  per
prevenire e combattere la violenza e i disordini in  occasione  delle
partite  di  calcio  di  dimensione  internazionale  alle  quali   e'
interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 dicembre 2006; 
  Visto il Regolamento della Commissione n. 185/2010/CE del  4  marzo
2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per  l'attuazione
delle  norme  fondamentali  comuni  sulla  sicurezza   dell'aviazione
civile; 
  Visti i requisiti personali e professionali, nonche' la  formazione
previsti per gli steward dal richiamato decreto 8 agosto 2007; 
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione  all'art.  2,  comma  2,  del
richiamato decreto-legge n. 187 del 2010, convertito dalla  legge  n.
217 del 2010,  il  quale  prevede  l'emanazione  di  un  decreto  del
Ministro  dell'interno  volto  a  definire  nuovi  servizi  ausiliari
dell'attivita' di polizia, di cui al  citato  comma  1-bis  dell'art.
2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, convertito dalla legge  n.  41
del 2007, attraverso l'integrazione del predetto decreto del Ministro
dell'interno 8 agosto 2007; 
  Ritenuto di individuare i nuovi servizi ausiliari dell'attivita' di
polizia, per i quali non e' richiesto l'impiego di pubbliche potesta'
o l'impiego di personale delle forze di  polizia,  specificandone  le
condizioni e le modalita' per il loro espletamento, tenuto  conto  di
quanto emerso nella prima fase di applicazione del citato decreto del
Ministro  dell'interno  8  agosto  2007,  anche  con  riferimento  ai
medesimi servizi gia' espletati  da  soggetti  privati  appositamente
autorizzati, in attuazione, in particolare, del decreto del  Ministro
dei trasporti e  della  navigazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno, 29 gennaio 1999, n. 85,  e  dei  decreti  del  Ministro
dell'interno 15 settembre 2009, n.  154,  e  6  ottobre  2009,  sopra
richiamati; 
  Ravvisata l'esigenza  di  integrare  i  servizi  da  affidare  agli
steward,  tenuto  conto  di  quanto  gia'   previsto   dalla   citata
risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre  2006  e
di  quelli  gia'  espletati  in  ambito  europeo  dai  corrispondenti
assistenti di stadio, anche al fine  di  uniformare  maggiormente  le
modalita' di impiego di tale personale; 
  Ravvisata altresi' l'esigenza di apportare ulteriori integrazioni e
modifiche al predetto decreto  del  Ministro  dell'interno  8  agosto
2007, anche in relazione alle  proposte  formulate  dall'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007 
 
  1. Al decreto ministeriale 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e
servizio  degli  "steward"  negli  impianti  sportivi»,  indicato  in
premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'art.  3,  comma  5,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:
«L'attestazione e' revocata, anche su richiesta  del  Questore  della
provincia interessata, quando e' accertata la perdita  dei  requisiti
minimi  formativi  di  cui  al  medesimo  allegato  B  del   presente
decreto.»; 
    b) all'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, lettera  b),  dopo  il  n.  5,  e'  inserito  il
seguente: 
  "5-bis) segnalare all'interessato la facolta' di depositare oggetti
che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo,
in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e
messi a disposizione dalla societa' organizzatrice della competizione
sportiva  di  cui  all'art.   1,   d'intesa   con   il   proprietario
dell'impianto, se diverso, in  attuazione  di  apposite  linee  guida
definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni  sportive,  ai  sensi
dell'art. 1-octies,  del  decreto-legge  24  febbraio  2003,  n.  28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; 
      2) al comma 1, lettera  c),  dopo  il  n.  1,  e'  inserito  il
seguente: 
  "1-bis) segnalare all'interessato la facolta' di depositare oggetti
che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo,
in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e
messi a disposizione dalla societa' organizzatrice della competizione
sportiva  di  cui  all'art.   1,   d'intesa   con   il   proprietario
dell'impianto, se diverso, in  attuazione  di  apposite  linee  guida
definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni  sportive,  ai  sensi
dell'art. 1-octies,  del  decreto-legge  24  febbraio  2003,  n.  28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; 
      3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Con le condizioni e le modalita' di cui ai  commi  2-ter  e
2-quater, agli steward possono essere affidati i  seguenti  ulteriori
servizi ausiliari dell'attivita' di polizia per il  cui  espletamento
non e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o  l'impiego
operativo di appartenenti alle forze di polizia: 
    a) controllo di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  n.  1),  anche
attraverso controlli a campione manuali  dell'abbigliamento  e  delle
cose  portate  dai  soggetti  che  accedono  all'impianto   sportivo,
mediante la tecnica del pat-down, quando tale modalita' di  controllo
si rende necessaria al fine  di  evitare  l'introduzione  all'interno
dell'impianto sportivo di oggetti, strumenti  e  materiali  illeciti,
proibiti, atti ad offendere o comunque  pericolosi  per  la  pubblica
incolumita'; 
    b) attivita' di prefiltraggio e filtraggio, di cui  al  comma  1,
lettere b) e c), anche attraverso  il  concorso  nelle  procedure  di
primo intervento che non comporti l'esposizione a profili di rischio,
quando tale modalita' di intervento si rende necessaria  per  evitare
indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso  lo  scavalcamento
dei varchi d'ingresso, ovvero a prevenire o interrompere  condotte  o
situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita'  o  la  salute
delle persone, fermo restando  l'obbligo  di  immediata  segnalazione
alle forze di polizia cui,  a  richiesta,  deve  essere  prestata  la
massima collaborazione.»; 
  2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3,  e  dal
comma 2 del presente articolo, i servizi ausiliari di  cui  al  comma
2-bis possono essere affidati agli steward  nell'ambito  delle  linee
guida e delle misure definite dall'Osservatorio sulle  manifestazioni
sportive, ai sensi dell'art. 1-octies, del decreto-legge 24  febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2003, n. 88. 
  2-quater. I servizi di cui al comma  2-bis  possono  essere  svolti
dagli steward, preventivamente individuati, che hanno  acquisito  una
specifica attestazione nell'ambito dei corsi  di  formazione  di  cui
all'allegato B, previo assenso  del  questore  e  sotto  la  costante
supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza  preposti
agli specifici servizi. 
                               Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per la stagione calcistica 2011-2012, i servizi di cui  all'art.
1, comma 1, lettera b), n. 3, possono essere  affidati  agli  steward
che  hanno   superato   un   apposito   aggiornamento   professionale
organizzato dalle Societa' sportive d'intesa con la questura, con  le
modalita'  e  i  tempi  definiti  dall'Osservatorio  nazionale  sulle
manifestazioni sportive. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni  del
presente decreto si applicano decorsi trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
  3.  Entro  due  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto,
l'Osservatorio  nazionale  sulle  manifestazioni   sportive   formula
osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle  disposizioni
del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2011 
 
                                                  Il Ministro: Maroni 

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2011 
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 16, foglio n. 350 

 


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