Min.Lavoro: inserimento dei disabili nella PA e blocco delle assunzioni
La Direzione Generale del Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot n. 13/III/15270/2009, ha risposto ad un quesito della Agenzia Liguria Lavoro relativo al significato da fornire all'art. 17, comma 7, della legge 102/2009, con il quale, tranne per alcune eccezioni, è stato disposto il blocco delle assunzioni pur se previste da disposizioni di carattere speciale.
Il Ministero del Lavoro ha ritenuto che il divieto riguardi esclusivamente le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti Pubblici non economici, valutando, tuttavia, che le esigenze di inserimento e di integrazione lavorativa di un soggetto disabile debbono prevalere rispetto alla disciplina delle assunzioni.
La risposta al quesito:
Oggetto: Assunzioni obbligatorie L. 68/1999. Pubbliche amministrazioni
Si fa riferimento alla lettera del 25 settembre u.s. con cui si chiedono chiarimenti sulla possibilità di assumere personale appartenente alle categorie protette a fronte dell'entrata in vigore ... della legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'art. 17, comma 7, dispone il divieto di procedere ad assunzioni di personale sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal comma 3 della medesima disposizione. Preliminarmente, al dine di fornire i chiarimenti richiesti, si precisa che il divieto assunzionale previsto dal richiamato art. 17, comma 7, riguarda esclusivamente le amministrazioni centrali dello stato e gli enti pubblici non economici. Ciò detto, in ordine al quesito posto le assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette, ai fini esclusivi del rispetto della quota di riserva prevista dall'art .3 della legge 68/1999, sono da ritenersi escluse dalla disciplina limitativa delle assunzioni. L'esigenza di inserimento e di integrazione lavorativa dei soggetti considerati, infatti, appare prevalente rispetto alla disciplina limitativa delle assunzioni. Per completezza occorre ricordare che l'art. 6 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, nel disciplinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni, prevede, al comma 6, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, per gli enti che non provvedono agli adempimenti individuati dalla medesima disposizione. Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, la Scrivente Direzione Generale ritiene che le amministrazioni non possano procedere alle assunzioni del personale in questione nel solo caso in cui trovi applicazione il sopra richiamato art. 6, comma 6, del D.L.vo 165/2001.
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