INPS: prestazioni a favore del personale del settore aereo
L’INPS, con messaggio n. 28449/2008, ha fornito chiarimenti circa la fruibilità di determinati istituti da parte del personale del settore aereo che possono così sintetizzarsi:
l’IPSEMA provvede, per conto dell’INPS, alle prestazioni economiche di malattia per il personale viaggiante;
l’IPSEMA provvede all’accertamento ed alla riscossione dei contributi;
l’INPS provvede ad erogare, sempre per il personale viaggiante, le prestazioni Ivs, Ds, CIGS, mobilità e Cuaf;
il personale di terra è integralmente soggetto al regime INPS;
malattia: se la stessa si manifesta durante il periodo di godimento della CIGS “a zero ore”, essendo l’attività sospesa in maniera totale, il lavoratore continua a godere del trattamento e non c’è alcun obbligo di comunicazione dello “status” di malattia. Se, invece, il lavoratore è in malattia prima che la propria unità produttiva entri in CIGS “ a zero ore”, lo stesso entra in trattamento integrativo a partire dalla data di inizio della stessa. Se la CIGS non vede coinvolti tutti i lavoratori interessati, il lavoratore in malattia continua a beneficiare dell’indennità prevista a tale titolo;
maternità: l’indennità giornaliera viene corrisposta, essendo prevalente sul trattamento di CIGS;
permessi: se la sospensione è “a zero ore”, non si può parlare di permessi, essendo gli stessi correlati ad un’attività lavorativa. Se, invece, la prestazione è ad orario ridotto, gli stessi maturano in proporzione;
assegni familiari: l’INPS li corrisponde per tutti, anche per il personale navigante, unitamente all’integrazione salariale, sulla base delle dichiarazioni sul proprio nucleo rese al datore di lavoro;
indennità di malattia e maternità: dal primo gennaio 2009 viene corrisposta dalla sedi INPS sulla base delle dichiarazioni inviate dal datore di lavoro.
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