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Min. Lavoro: chiarimenti sui contratti di solidarietà

Con circolare n. 20 del 25 maggio 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito una serie di chiarimenti operativi sui contratti di solidarietà ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 concernenti le imprese che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS.

Questi sono i punti principali:

 

a) il periodo massimo di utilizzo dell'istituto è di due anni e nessuna proroga può essere concessa senza soluzione di continuità. Ai fini della determinazione dei limiti temporali di ulteriore utilizzo oltre il biennio, si deve far riferimento per analogia, al criterio dettato dall' art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 in tema di durata complessiva, corrispondente a 36 mesi nell'arco del quinquennio, purchè vi sia stato un primo utilizzo continuativo pari a 24 mesi e vi sia una soluzione di continuità con l'eventuale utilizzo per gli ulteriori 12 mesi;

 

b) le imprese destinatarie sono quelle non destinatarie della normativa sulla CIG e che abbiano avviato la procedura di mobilità. Il beneficio è esteso ex art. 5, comma 7, della legge n. 236/1993 alle imprese alberghiere ed alle aziende termali che presentano gravi crisi occupazionali, già individuati con DPCM dell'1 ottobre 1993, senza limiti dimensionali. Anche le imprese artigiane, possono beneficiare dell'istituto (art. 5, comma 8) a condizione che restino a carico del fondo bilaterale, se istituito, almeno la metà della quota del contributo pubblico;

 

c) l'istituto trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, costituito in data antecedente l'apertura della procedura di mobilità. Vi rientrano anche gli assunti con contratto a termine (fino alla scadenza) e gli assunti con rapporto di apprendistato (purchè la riduzione dell'orario non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi). L'istituto non è applicabile ai lavoratori con qualifiche dirigenziali;

 

d) l'istanza di solidarietà va presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro, competente per territorio, allegando l'accordo sindacale, la scheda sui dati strutturale dell'impresa, il dettaglio orario normale e ridotto e l'elenco del personale interessato, con le informazioni specifiche sulle retribuzioni;

 

e) la Direzione Provinciale del Lavoro, deve verificare la sussistenza dei requisiti, l'autenticità del contratto di solidarietà ed il fatto che lo stesso sia intervenuto nel corso di una procedura di mobilità o, nel caso di aziende artigiane, la procedura volta ad ottenere il contributo del fondo bilaterale;

 

f) l'ammissione al contributo di solidarietà avviene, con decreto della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali, cui è pervenuta la documentazione trasmessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro con la relativa verifica;

 

g) la Direzione Provinciale del Lavoro, attraverso i propri organi ispettivi, effettua trimestralmente controlli finalizzati a verificare l'effettiva riduzione dell'orario, la corrispondenza nominativa dei lavoratori, la corrispondenza tra le retribuzioni medie e quelle desumibili dalle registrazioni sui libri paga, con comunicazione successiva alla Direzione Generale delle risultanze e dell'importo effettivo da erogare (comprese le coordinate bancarie);

 

h) le prestazioni eccedenti l'orario ridotto, finalizzate a soddisfare esigenze temporanee, sono possibili, ma vanno comunicate tempestivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti, in quanto comportano una riduzione del contributo di solidarietà;

 

i) la riduzione di orario può essere sia verticale che orizzontale ed è incompatibile con altre forme di sostegno del reddito;

 

j) l'art. 3-bis della legge n. 172/2002, ha introdotto per le imprese in regime di solidarietà ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993, una deroga al divieto di assumere con contratto a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.

 

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