INPS: lavoro occasionale di tipo accessorio nell'impresa familiare
L'INPS, con circolare n. 76 del 26 maggio 2009, fornisce le istruzioni operative in merito all’utilizzo dei buoni lavoro da parte dell’impresa familiare (di cui all’articolo 230-bis del codice civile) nel caso sia operante nel commercio, nel turismo e nei servizi.
Cos'è una inpresa familiare?
Art. 230-bis Impresa familiare
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in
modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa
familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con
essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni
concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla
gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa
sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa.
I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire
sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi (315 e
seguenti).
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo (36, 37
Costit).
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo (74, 76,
76, 77, 78); per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti
entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che
il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col
consenso di tutti i partecipi (2284, 2322, 2469, 2530, 2534). Esso può essere
liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può
avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice
(2289).
In caso di divisione ereditaria ( 713 e seguenti) o di trasferimento
dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione
sull'azienda (2557 e seguenti). Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la
disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono
regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme (2882, 2094, 2251
e seguenti, 2427).
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