Min.Lavoro: aggiornata l'indennità per i lavoratori autonomi volontari del soccorso alpino e speleologico

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010, il Decreto 10 maggio 2010 con l'aggiornamento dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, per l'anno 2010.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 10 maggio 2010
 

Aggiornamento per l'anno 2010 dell'indennita' spettante ai lavoratori
autonomi  volontari  del  Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino   e
speleologico. (10A06347) 
                        IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti  per
i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico  e
per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso; 
  Visto il regolamento n. 379 del 24 marzo 1994, adottato,  ai  sensi
dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, il  quale  all'art.  3,  comma  4,
prevede  che  l'importo  sulla  base  del  quale  viene   determinata
l'indennita' spettante ai lavoratori autonomi per il mancato  reddito
relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal  lavoro,  sia  fissato
annualmente con decreto ministeriale; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della predetta
legge, le indennita' spettanti ai lavoratori autonomi  devono  essere
determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai
lavoratori dipendenti del settore industria; 
  Visto l'art. 3, comma 5 di detto regolamento  il  quale  stabilisce
che, ai fini della determinazione  dell'indennita'  compensativa  del
mancato reddito relativo ai giorni in cui i  lavoratori  autonomi  si
sono astenuti dal  lavoro  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi  in
cui le  medesime  hanno  avuto  luogo,  fatta  eccezione  per  quelle
categorie di lavoratori autonomi la cui attivita' si esplica anche  o
prevalentemente nei giorni festivi; 
  Viste le  medie  annue  degli  indici  mensili  delle  retribuzioni
contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT,  nonche'  la
retribuzione base di calcolo; 
  Considerata la necessita'  di  aggiornare  le  suddette  indennita'
conformemente  all'incremento  delle  retribuzioni  contrattuali   di
riferimento, per l'anno 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La retribuzione media mensile spettante  ai  lavoratori  dipendenti
del settore industria, per il 2010, e' pari a euro 1860,48. 
                               Art. 2 
 
  Ai fini della liquidazione delle indennita' spettanti ai lavoratori
autonomi  di  cui  alle  premesse,  la  retribuzione  giornaliera  va
calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1  per
22 oppure per 26, qualora la specifica attivita' di  lavoro  autonomo
dell'interessato venga svolta rispettivamente in 5  o  6  giorni  per
settimana. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 maggio 2010 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 

 


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