Min.Lavoro: aggiornata l'indennità per i lavoratori autonomi volontari del soccorso alpino e speleologico

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2011, il Decreto 3 maggio 2010 con l'aggiornamento dell'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, per l'anno 2010.

 

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 18 febbraio 1992, n.162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

VISTO il Regolamento n.379 del 24 marzo 1994, adottato, ai sensi dell’art.2 della predetta legge n.162, con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale all’art.3, comma 4, prevede che l’importo sulla base del quale viene determinata l’indennità spettante ai lavoratori autonomi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con Decreto Ministeriale;

VISTO che, ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera d) della predetta legge, le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

VISTO l’art.3, comma 5 di detto Regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell’indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

VISTE le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall’ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all’incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento, per l’anno 2011;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

ART.1

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2011, è pari a Euro 1.909,83.

ART.2

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall’art.1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell’interessato venga svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Maurizio SACCONI

Roma, 03 maggio 2011

 


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