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INPS: precisazioni sull'applicabilità della sospensione per gli eventi sismici da parte delle PA

 

L'INPS, con il messaggio n. 10726 del 26 giugno 2012, in merito all'applicabilità  della sospensione temporanea dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti contributivi ai datori di lavoro iscritti alla Gestione ex INPDAP,  precisa che le Amministrazioni Pubbliche, come elencate nell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono escluse dal beneficio.  

Ciò in conformità a quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contemplata dall’art. 6, comma 1 bis, del decreto legge del 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella legge 6 dicembre 2006, n. 290, che riserva ai datori di lavoro privati, aventi sede legale ed operativa nei Comuni individuati da ordinanze di protezione civile, il beneficio della sospensione contributiva.  

Per le Amministrazioni Pubbliche, come sopra evidenziate, restano pertanto vigenti i termini relativi agli adempimenti dichiarativi ed ai versamenti connessi alla contribuzione previdenziale e assistenziale

Il beneficio della sospensione contributiva è, invece, applicabile ai datori di lavoro con natura giuridica privata iscritti alla stessa Gestione ex Inpdap.

 

 

 il messaggio n. 10726 del 26 giugno 2012

fonte: Inps


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