Sportello Unico per l'Immigrazione: alcuni chiarimenti dal Ministero dell’Interno
Con nota n. 2768/2.2 del 25 ottobre 2005,
il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero
dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti su problemi prospettati da Sportelli
unici per l’immigrazione. Essi possono così sintetizzarsi:
a) contratto di soggiorno – stranieri in possesso di carta di soggiorno o di
titolo di soggiorno rilasciato per altro motivo che abilita all’attività
lavorativa. Il contratto di soggiorno, in questi casi, non va stipulato
immediatamente. Esso “dovrà essere stipulato solo al momento dell’eventuale
conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato;
b) contratto di soggiorno – variazioni del rapporto di lavoro. La nota ricorda
come l’obbligatorietà della stipula discenda direttamente dall’art. 36 –bis del
Regolamento di attuazione, anche se si aggiunge ad un precedente contratto. Per
quel che concerne le variazioni, si ricorda, operando un raccordo tra l’art. 22,
comma 7, del D.L.vo n. 286/1998 e l’art. 36 bis, comma 2, del DPR n. 394/1999,
come modificato dal DPR n. 334/2004, che le comunicazioni da inviare entro 5
giorni allo Sportello, riguardano la data di inizio e di cessazione del
rapporto, nonché il trasferimento del lavoratore e la relativa decorrenza;
c) ricongiungimenti familiari. I cittadini stranieri in possesso di un titolo di
soggiorno per motivi familiari hanno diritto a chiedere il ricongiungimento
familiare purché in possesso degli altri requisiti previsti ex art. 29 T.U. n.
286/1998. “Se, infatti, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno
rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo può esercitare il
diritto all’unità familiare, lo stesso diritto deve essere riconosciuto al
titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari a cui è consentito lo
svolgimento di lavoro subordinato o autonomo”. Il ricongiungimento familiare di
stranieri già in Italia previsto all’art. 30, comma 1, punto c) del T.U. n.
286/1998, trattandosi di conversione di un titolo di soggiorno già posseduto,
resta di competenza della Questura;
d) idoneità dell’alloggio. Il certificato attestante che l’alloggio rientra nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, necessario sia per la stipula del contratto di soggiorno
che per la richiesta di ricongiungimento familiare, va chiesto all’Ufficio
Tecnico del Comune. In via alternativa, può essere utilizzato il certificato di
idoneità igienico – sanitaria richiesto all’ASL competente;
e) sportivi stranieri. Fino all’entrata in vigore del decreto flussi per l’anno
2006, per gli sportivi autorizzati dal CONI a svolgere la propria attività sulla
base delle quote previste per il 2005, resta in vigore la vecchia disciplina,
sia per la richiesta dei visti che per il rilascio dei permessi di soggiorno.
La nota |
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