Sportello Unico per l'Immigrazione: alcuni chiarimenti dal Ministero dell’Interno

 

Con nota n. 2768/2.2 del 25 ottobre 2005, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti su problemi prospettati da Sportelli unici per l’immigrazione. Essi possono così sintetizzarsi:
a) contratto di soggiorno – stranieri in possesso di carta di soggiorno o di titolo di soggiorno rilasciato per altro motivo che abilita all’attività lavorativa. Il contratto di soggiorno, in questi casi, non va stipulato immediatamente. Esso “dovrà essere stipulato solo al momento dell’eventuale conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
b) contratto di soggiorno – variazioni del rapporto di lavoro. La nota ricorda come l’obbligatorietà della stipula discenda direttamente dall’art. 36 –bis del Regolamento di attuazione, anche se si aggiunge ad un precedente contratto. Per quel che concerne le variazioni, si ricorda, operando un raccordo tra l’art. 22, comma 7, del D.L.vo n. 286/1998 e l’art. 36 bis, comma 2, del DPR n. 394/1999, come modificato dal DPR n. 334/2004, che le comunicazioni da inviare entro 5 giorni allo Sportello, riguardano la data di inizio e di cessazione del rapporto, nonché il trasferimento del lavoratore e la relativa decorrenza;
c) ricongiungimenti familiari. I cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno per motivi familiari hanno diritto a chiedere il ricongiungimento familiare purché in possesso degli altri requisiti previsti ex art. 29 T.U. n. 286/1998. “Se, infatti, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo può esercitare il diritto all’unità familiare, lo stesso diritto deve essere riconosciuto al titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari a cui è consentito lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo”. Il ricongiungimento familiare di stranieri già in Italia previsto all’art. 30, comma 1, punto c) del T.U. n. 286/1998, trattandosi di conversione di un titolo di soggiorno già posseduto, resta di competenza della Questura;
d) idoneità dell’alloggio. Il certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, necessario sia per la stipula del contratto di soggiorno che per la richiesta di ricongiungimento familiare, va chiesto all’Ufficio Tecnico del Comune. In via alternativa, può essere utilizzato il certificato di idoneità igienico – sanitaria richiesto all’ASL competente;
e) sportivi stranieri. Fino all’entrata in vigore del decreto flussi per l’anno 2006, per gli sportivi autorizzati dal CONI a svolgere la propria attività sulla base delle quote previste per il 2005, resta in vigore la vecchia disciplina, sia per la richiesta dei visti che per il rilascio dei permessi di soggiorno.

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La nota 

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