Min. Lavoro: i compiti della Commissione Centrale di Coordinamento della Vigilanza
L'art. 1, comma 110, della Legge n. 286 del 24 novembre 2006, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006, che ha convertito il D.L. n. 262/2006, ha introdotto alcune modifiche all'art. 3 del D.L.vo 124/2004.
In particolare, la Commissione Centrale di Coordinamento della Vigilanza, viene definita sede permanente di linee e priorità dell'attività di vigilanza nonché organo che effettua il monitoraggio e propone gli indirizzi obiettivi strategici e le priorità degli interventi ispettivi, avvalendosi delle informazioni raccolte ed elaborate dal casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, previsto dall'art. 1, comma 23, della legge n. 243/2004.
Con lo stesso comma e con i due successivi
(commi 111 e 112), sono state integrate le composizioni sia della Commissione
Centrale, che di quella Regionale, che del CLES, inserendo rispettivamente,
quali membri di diritto, nel primo il Comandante del Nucleo Speciale Entrate
della Guardia di Finanza, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il
Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nel secondo il
Comandante Regionale dell'Arma dei Carabinieri, e nel terzo il Comandante
Provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Alle sedute del CLES può essere invitato
il Questore per l'esame di fatti attinenti alla problematica del lavoro
illegale.
I commi 110 - 111 - 112 dell'art. 1 Legge n. 286 del 24 novembre 2006
110. All'articolo 3 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza,
costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera
quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorita' dell'attivita'
di vigilanza»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati
entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine
di monitorare la congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi e
segnala altresi' al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli
aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore
efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la
Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal
Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23
dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di finanza;»
sono inserite le seguenti: «dal Comandante del Nucleo speciale entrate della
Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal
Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;»;
d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono inserite le
seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita'
di vigilanza puo', su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della Polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza».
111. All'articolo 4 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della Guardia di
finanza;» sono inserite le seguenti: «dal comandante
regionale dell'Arma dei carabinieri;»;
b) al comma 4, le parole: «ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri»
sono soppresse.
112. All'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Comandante provinciale della Guardia
di finanza,» sono inserite le seguenti: «il Comandante provinciale dell'Arma dei
carabinieri,»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alle sedute del CLES puo', su
questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale,
essere invitato il Questore».
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