E’ stata emanata, in
data 23 dicembre 2004, la circolare n. 49 con la quale il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le disposizioni
operative circa l’esercizio del diritto di interpello, definito
dall’art. 9 del D. L.vo n. 124/2004.
La nota ministeriale, oltre ad aver ricordato i fini perseguiti
dalla norma, sottolinea come l’attività informativa abbia
acquisito sempre maggiore rilevanza tra le competenze
istituzionali del Dicastero: in questa ottica essa è fornita da:
a) centro di contatto istituito presso il Ministero. Esso svolge
un servizio su tematiche relative alle politiche sociali e del
lavoro e diffonde, in raccordo con le Direzioni generali, le
indicazioni ministeriali sulle materie istituzionali. Il centro è
contattabile via e – mail o per telefono;
b) direzioni provinciali e regionali del lavoro: offrono
chiarimenti sulle leggi e le interpretazioni ministeriali, fornite
attraverso circolari, nell’ottica della previsione contenuta
all’art. 7, lettera c), del D. L.vo n. 124/2004 e dell’art. 4
della legge n. 628/1961. L’attività informativa degli organi
periferici si deve fondare esclusivamente sulle posizioni
ufficiali espresse sia dal Ministero che dagli Istituti
previdenziali che, ovviamente, dalle disposizioni normative;
c) Direzione generale per l’attività ispettiva, attraverso
l’interpello, attivato esclusivamente da soggetti collettivi
(associazioni di categoria, ordini professionali, enti pubblici),
secondo un iter procedimentale, dettagliatamente descritto nella
circolare n. 49/2004 cui si rimanda, che vede coinvolti, a vario
titolo, e con competenze diverse, le Direzioni provinciali o
regionali, individuate secondo il territorio di riferimento, la
Direzione Generale per l’Attività ispettiva, le eventuali
Direzioni Generali interessate “ratione materiae” e l’Ufficio
Legislativo. L’arco temporale, risultante dalla sommatoria dei
vari passaggi istituzionali è di 65 giorni, fino all’ultimo
passaggio all’Ufficio Legislativo per il parere giuridico di
competenza (per questo non sembra essere stato fissato alcun
termine). Le risposte saranno pubblicate, per la loro massima
diffusione, sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in un’area appositamente dedicata.
Da ultimo la circolare ricorda come, fermi restando gli effetti
civili tra le parti e le conseguenze sul piano previdenziale, in
caso di adeguamento del datore di lavoro alla risposta di
interpello, il suo comportamento possa essere valutato ai fini
dell’elemento soggettivo sia per l’applicazione di sanzioni civili
che per la sussistenza di illeciti amministrativi.
la circolare n. 49
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