Governo: convenzioni con i Comuni per attuare di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione di LSU
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2012, il DPCM 1° marzo 2012 attuativo dell'articolo 7-quinquies del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.
Per quanto attiene alla materia lavoro:
E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 130 milioni di euro, da destinare alla stipula di convenzioni con i
Comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in
attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni:
quanto ad euro 19 milioni, sono utilizzati per la proroga delle
attività di cui all'art. 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
quanto ad euro 110 milioni, sono utilizzati per le
finalità di cui all'art. 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
quanto ad euro 1 milione, sono utilizzati per le finalità di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».
Attuazione dell'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. (12A05833) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero caseario», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto, in particolare, l'art. 7-quinquies, comma 1, del predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con il quale e' stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi; Visto, altresi', l'art. 7-quinquies, comma 2, del medesimo decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, il quale stabilisce che l'utilizzo del Fondo, istituito ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, e' disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi indicando, ove necessario, le modalita' di utilizzo delle risorse da impiegare; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012)»; Visto l'art. 33, comma 1, della predetta legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale e' incrementata di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 3 allegato alla citata legge n. 183 del 2011; Visto il secondo periodo dell'art. 33, comma 1, della citata legge 12 novembre 2011, n. 183, che destina una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali di cui all'art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Visto l'art. 30, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2012 il Fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 -come integrato dall'art. 33, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto l'art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che ha ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2012 il Fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5; Visti gli articoli 14, comma 2-bis, 14-bis, comma 2, 25, comma 6 e 28, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con i quali il Fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, e' stato ridotto per l'anno 2012 complessivamente di 109,5 milioni di euro; Visto, altresi', l'art. 1, comma 6-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale stabilisce che alle finalita' indicate nell'elenco 3 di cui all'art. 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' aggiunta la seguente voce: «Interventi di carattere sociale di cui all'art. 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto l'art. 4, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che ha ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2012 il Fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5; Considerato che si rende necessario procedere a una prima ripartizione delle predette risorse, nei limiti di 785 milioni di euro, tra le finalita' individuate all'Elenco 3 allegato alla predetta legge 12 novembre 2011, n. 183; Considerato di procedere alla ripartizione parziale delle risorse destinate dall'Elenco 3 previsto all'art. 33, comma 1, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Rilevato che il Fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del predetto decreto-legge legge 10 febbraio 2009, n. 5, presenta le necessarie disponibilita' finanziarie; Decreta: Art. 1 1. Le risorse pari a 785 milioni di euro per l'anno 2012, di cui all'Elenco 3 previsto all'art. 33, comma 1, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ripartite tra le finalita' ivi individuate con le modalita' di seguito riportate. 2. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 103 milioni di euro, da destinare agli interventi per assicurare la gratuita' parziale dei libri di testo scolastici di cui all'art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo». 3. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 130 milioni di euro, da destinare alla stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: quanto ad euro 19 milioni, sono utilizzati per la proroga delle attivita' di cui all'art. 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; quanto ad euro 110 milioni, sono utilizzati per le finalita' di cui all'art. 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; quanto ad euro 1 milione, sono utilizzati per le finalita' di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)». 4. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, nell'ambito della voce «Ulteriori esigenze dei Ministeri»: della somma di 6 milioni di euro, da destinare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le attivita' previste dall'art. 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali; della somma di 5 milioni di euro, da destinare al Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 5. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 5 milioni di euro, da destinare al Fondo per le politiche giovanili, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 6. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 300 milioni di euro, da destinare ad investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato - Contratto di programma con RFI. 7. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 53 milioni di euro, per la professionalizzazione delle Forze armate - per il rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare». 8. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 120 milioni di euro, da destinare all'adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali. 9. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 10 milioni di euro, da destinare alle provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito. 10. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 3 milioni di euro, da destinare all'Unione italiana ciechi e ipovedenti. 11. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2012, della somma di 50 milioni di euro, per interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione.