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Cooperazione: albo informatico per le società cooperative

Con D.M. 23 giugno 2004, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle Attività Produttive (e, nello specifico, la Direzione Generale per gli Enti Cooperativi), ha predisposto un albo informatico tenuto presso il registro delle imprese presso le locali Camere di Commercio. Questi sono i punti essenziali del provvedimento:
a) l’albo delle società cooperative è istituito a cura della Direzione Generale per gli Enti Cooperativi ed è costituito da due sezioni. Nella prima si debbono iscrivere le cooperative a mutualità prevalente (art. 2512, 2513 e 2514 c.c.). Nella seconda, le diverse da quelle a mutualità prevalente. L’onere dell’iscrizione, da parte delle società cooperative, va assolto nei 180 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) l’albo è gestito informaticamente dalla suddetta Direzione Generale che si avvale, anche per la pubblicità dei dati, delle Camere di Commercio;
c) la società cooperativa è tenuta a presentare la domanda di iscrizione alla Camera di Commercio che insiste sulla propria sede legale. La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante e deve indicare la sezione nella quale la cooperativa vuole iscriversi. Oltre alla sezione va indicata l’appartenenza ad una delle seguenti categorie: produzione e lavoro, lavoro agricolo, sociali, conferimento prodotti agricoli ed allevamento, edilizia di abitazione, pesca, consumo, dettaglianti, trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, garanzia e fidi, altre;
d) le società cooperative iscritte all’albo che depositano annualmente il bilancio all’ufficio del Registro delle imprese, dovranno utilizzare un modello predisposto dal Ministero delle Attività Produttive. Al momento del deposito del bilancio gli amministratori sono tenuti a dichiarare che permane la condizione di mutualità e a darne spiegazione nella nota integrativa. La Direzione Generale effettua le proprie verifiche sulla base della documentazione e delle risultanze dell’attività di vigilanza. La perdita della prevalenza della mutualità va comunicata alla società cooperativa interessata;
e) l’ufficio del Registro delle imprese riceve la documentazione della cooperativa, ne rileva la completezza formale e, entro 10 giorni, lo inoltra alla Direzione Generale. Un termine diverso (30 giorni dal deposito è previsto per i bilanci);
f) la Direzione Generale attribuisce, per il tramite delle Camere di Commercio, un numero di iscrizione con la sezione di appartenenza. Il numero reso disponibile dal sistema informatico delle Camere di Commercio, va indicato in tutti gli atti e nella corrispondenza;
g) le cooperative aderenti ad uno dei gruppi previsti dall’art. 2545 – septies c. c. devono depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’Albo;
h) la Direzione Generale si riserva la possibilità, prima dell’iscrizione, di chiedere rettifiche od integrazioni.
Il D.M. è stato emanato in esecuzione dell’art. 2512, ultimo comma, del codice civile, dell’art. 223 sexiesdecies delle disposizioni transitorie del codice civile e della legge delega n. 366/2001 il quale afferma che occorre rendere individuabili da parte di terzi la c.d. “mutualità prevalente”. Va ricordato che il D.L.vo n. 6/2003 ha suddiviso le società cooperative in due categorie: quelle a “mutualità prevalente” (destinatarie di disposizioni agevolative) e le altre.
La costituzione dell’albo informatico completa la riforma iniziata con la legge n. 142/2001 e con la riforma del diritto societario. La distinzione tra società cooperative è fondamentale in quanto le stesse potranno, a seconda della prevalenza dei requisiti della mutualità (prevalenza di soci, rispetto dei vincoli istituzionali, ecc.), essere destinatarie in tutto o in parte (o per niente) dei benefici legislativi.