Con D.M. 23 giugno
2004, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il
Ministero delle Attività Produttive (e, nello specifico, la
Direzione Generale per gli Enti Cooperativi), ha predisposto un
albo informatico tenuto presso il registro delle imprese presso le
locali Camere di Commercio. Questi sono i punti essenziali del
provvedimento:
a) l’albo delle società cooperative è istituito a cura della
Direzione Generale per gli Enti Cooperativi ed è costituito da due
sezioni. Nella prima si debbono iscrivere le cooperative a
mutualità prevalente (art. 2512, 2513 e 2514 c.c.). Nella seconda,
le diverse da quelle a mutualità prevalente. L’onere
dell’iscrizione, da parte delle società cooperative, va assolto
nei 180 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale;
b) l’albo è gestito informaticamente dalla suddetta Direzione
Generale che si avvale, anche per la pubblicità dei dati, delle
Camere di Commercio;
c) la società cooperativa è tenuta a presentare la domanda di
iscrizione alla Camera di Commercio che insiste sulla propria sede
legale. La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante e
deve indicare la sezione nella quale la cooperativa vuole
iscriversi. Oltre alla sezione va indicata l’appartenenza ad una
delle seguenti categorie: produzione e lavoro, lavoro agricolo,
sociali, conferimento prodotti agricoli ed allevamento, edilizia
di abitazione, pesca, consumo, dettaglianti, trasporto, consorzi
cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo,
garanzia e fidi, altre;
d) le società cooperative iscritte all’albo che depositano
annualmente il bilancio all’ufficio del Registro delle imprese,
dovranno utilizzare un modello predisposto dal Ministero delle
Attività Produttive. Al momento del deposito del bilancio gli
amministratori sono tenuti a dichiarare che permane la condizione
di mutualità e a darne spiegazione nella nota integrativa. La
Direzione Generale effettua le proprie verifiche sulla base della
documentazione e delle risultanze dell’attività di vigilanza. La
perdita della prevalenza della mutualità va comunicata alla
società cooperativa interessata;
e) l’ufficio del Registro delle imprese riceve la documentazione
della cooperativa, ne rileva la completezza formale e, entro 10
giorni, lo inoltra alla Direzione Generale. Un termine diverso (30
giorni dal deposito è previsto per i bilanci);
f) la Direzione Generale attribuisce, per il tramite delle Camere
di Commercio, un numero di iscrizione con la sezione di
appartenenza. Il numero reso disponibile dal sistema informatico
delle Camere di Commercio, va indicato in tutti gli atti e nella
corrispondenza;
g) le cooperative aderenti ad uno dei gruppi previsti dall’art.
2545 – septies c. c. devono depositare in forma scritta l’accordo
di partecipazione presso l’Albo;
h) la Direzione Generale si riserva la possibilità, prima
dell’iscrizione, di chiedere rettifiche od integrazioni.
Il D.M. è stato emanato in esecuzione dell’art. 2512, ultimo
comma, del codice civile, dell’art. 223 sexiesdecies delle
disposizioni transitorie del codice civile e della legge delega n.
366/2001 il quale afferma che occorre rendere individuabili da
parte di terzi la c.d. “mutualità prevalente”. Va ricordato che il
D.L.vo n. 6/2003 ha suddiviso le società cooperative in due
categorie: quelle a “mutualità prevalente” (destinatarie di
disposizioni agevolative) e le altre.
La costituzione dell’albo informatico completa la riforma iniziata
con la legge n. 142/2001 e con la riforma del diritto societario.
La distinzione tra società cooperative è fondamentale in quanto le
stesse potranno, a seconda della prevalenza dei requisiti della
mutualità (prevalenza di soci, rispetto dei vincoli istituzionali,
ecc.), essere destinatarie in tutto o in parte (o per niente) dei
benefici legislativi.
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