Min.Lavoro: graduatoria dei comuni con meno di 50.000 abitanti ammessi al contributo per LSU
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 5 maggio 2009, il Decreto 26 maggio 2009, con la graduatoria dei comuni con meno di 50.000 abitanti ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera e), legge 296/2006 per lo svolgimento di attivitą socialmente utili e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro riferite ai lavoratori impegnati in attivitą socialmente utili con oneri a carico degli stessi Enti.
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Graduatoria dei comuni con meno di 50.000 abitanti ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera e), legge 296/2006 per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro riferite ai lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili con oneri a carico degli stessi Enti. (09A11254) IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione Visto l'art. 1, comma 1156, lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che autorizza il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali a stipulare con i comuni, nel limite complessivo di 1 milione di euro, per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita', da almeno sette anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti; Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 18 dicembre 2008; Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua i soggetti impegnati in progetti di attivita' socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 78, comma 2, lett. a), b), d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni che prevedano: la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare; la possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del Fondo per l'occupazione, destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'; Visto il decreto del 9 gennaio 2009 del direttore generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - emanato previa intesa acquisita in data 18 dicembre 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - recante i criteri per l'assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lett. e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e disposizioni procedurali attuative di questa norma (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2009); Considerato che il suddetto decreto direttoriale assegna le risorse ai lavoratori che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 81/2000, impegnati in attivita' socialmente utili nei comuni con meno di 50.000 abitanti, con oneri totalmente a carico dei medesimi comuni, dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente; Visti in particolare: l'art. 2 del citato decreto direttoriale del 9 gennaio 2009, che ai fini dell'ammissione i ai contributi di cui all'art. 1, comma 1156, lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i comuni interessati devono presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Divisione III, apposita domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale; l'art. 3 del citato decreto direttoriale il quale prevede che, ai fini dell'assegnazione delle risorse, il Ministero del lavoro predispone apposita graduatoria tra i comuni che hanno presentato domanda e che presentano i requisiti richiesti, sulla base dei criteri individuati dal medesimo art. 3; Vista la decisione della Commissione 4 agosto 2006, n. 2006/595/CE che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'«Obiettivo Convergenza» per il periodo 2007-2013 ed in particolare gli Allegati I e II che comprendono in tale Obiettivo le medesime regioni gia' «Obiettivo 1» per il periodo 2000-2006; Ritenuto, pertanto, che il riferimento alle «aree di cui all'Obiettivo 1 CE» contenuto nel citato art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 9 gennaio 2009 debba intendersi riferito, attualmente, alle regioni dell'«Obiettivo Convergenza» di cui alla richiamata decisione della Commissione 4 agosto 2006, n. 2006/595/CE; Considerato che sono pervenute dai comuni ventotto domande per la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che , in seguito, un comune ha ritirato la propria domanda; Viste in particolare, nell'ambito dell'istruttoria relativa alle domande pervenute, le note con le quali sono state fornite le informazioni, richieste dalla scrivente, dalle regioni Basilicata (nota n. 72545/74AA del 9 aprile 2009) Calabria (n. 14829 del 17 aprile 2009) Campania (n. 391331 del 6 maggio 2009 e n. 422035 del 14 maggio 2009) Piemonte (n. 20018/DB1504 del 21 aprile 2009) Sardegna (n. 11526 del 6 aprile 2009) e Sicilia (n. 863 del 7 aprile 2009) per i comuni dei rispettivi territori; Considerato che, alla conclusione dell'attivita' istruttoria: diciassette comuni non sono stati ammessi alla concessione dei contributi poiche' e' stato accertato che non presentano i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1156, lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal richiamato decreto direttoriale 9 gennaio 2009; dieci comuni sono stati ammessi alla concessione dei contributi poiche' e' stato accertato che presentano i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1156, lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal richiamato decreto direttoriale 9 gennaio 2009; Viste le note con le quali si e' preso atto del ritiro della propria domanda da parte di un Comune e si e' provveduto a comunicare ai diciassette comuni non ammessi, il relativo motivato provvedimento; Ritenuto di ordinare le dieci domande ammissibili nella graduatoria, predisposta sulla base dei criteri individuati dall'art. 3 del decreto direttoriale del 9 gennaio 2009; Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria medesima; Decreta: Art. 1. E' approvata la seguente graduatoria relativa ai dieci comuni ammessi alla concessione dei contributi ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lett. e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, predisposta sulla base dei criteri di cui all'art. 3 del decreto direttoriale del 9 gennaio 2009 - emanato previa intesa acquisita in data 18 dicembre 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - recante i criteri per l'assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lett. e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che disposizioni procedurali attuative di questa norma (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2009). Art. 2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procedera' alla stipula delle convenzioni con i suddetti Comuni ai fini del trasferimento delle risorse. Art. 3. Le risorse assegnate verranno trasferite secondo le modalita' indicate nelle convenzioni di cui al precedente articolo. Roma, 26 maggio 2009 Il direttore generale: Mancini |
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