INPS: benefici pensionistici per lavoratori che hanno svolto lavori usuranti
L'INPS, con messaggio n. 1421 del 17 gennaio 2008, fornisce le prime indicazioni in ordine ai destinatari del beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultino aver svolto lavori usuranti.
In particolare:
Requisito soggettivo
Il beneficio in questione è riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratori:
• lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo
2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della sanità e per la funzione pubblica (c.d. “Decreto Salvi”);
• lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno;
• lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un
processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in
sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione
costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale,
che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti
a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al
rifornimento materiali e al controllo di qualità;
• conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di
persone.
Requisito oggettivo
Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto per
un determinato periodo una delle attività previste al predetto punto 1 a
condizione che abbiano svolto:
• nel periodo transitorio (che verrà definito con gli emanandi decreti
legislativi), una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni
negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
• a regime, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà
della vita lavorativa.
Entità del beneficio
Il beneficio pensionistico in esame consiste nella riduzione di 3 anni del
requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di
anzianità.
I destinatari del predetto beneficio non possono in ogni caso accedere al
pensionamento di anzianità con un’ età inferiore ai 57 anni e un’ anzianità
contributiva inferiore ai 35 anni.
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