Lavoro: DURC negli appalti pubblici
L’art. 16-bis, comma 10, della legge n. 2/2009, in attuazione dei principi previsti dall’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 e dell’art. 43, comma 5, del DPR n. 445/2000, ha stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche debbano acquisire d’ufficio, anche seguendo la via informatica, dagli Istituti (INPS ed INAIL) o Enti abilitati (es. Cassa Edile) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in tutti quei casi in cui ciò è richiesto dalla legge. In sostanza, i datori di lavoro sono “sgravati” dall’onere di provvedere in prima persona.
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