Stampa      Chiudi             Iscriviti alla Newsletter gratuita


Governo: proroga emergenza sisma maggio 2012

 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2013, il Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43, contenente, tra le altre cose, disposizioni urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012.

In particolare, gli articoli 6-7-8 fanno riferimento ad "Ulteriori disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 e per favorire la ricostruzione in Abruzzo". Il  termine  di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012,  di  cui  all'articolo  1,  comma   3,   del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2014. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con  i  provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10  ottobre  2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012, n.  213,  e  successive  modificazioni,  utile   per   l'accesso   al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11,  è rideterminato al 15 giugno 2013.

Le disposizioni si applicano anche per l'accesso  ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi  previdenziali e assistenziali, nonché' dei premi per  l'assicurazione  obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013.

Il Decreto è entrato in vigore il 27 aprile 2013.

 

Estratto del Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL
MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO.

                               Art. 6 
 
 
                 Proroga emergenza sisma maggio 2012 
 
  1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo  11,  comma
13, del decreto legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  il  termine  di
scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20  e  29  maggio  2012,  di  cui  all'articolo  1,  comma   3,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2014. 
  2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con  i  provvedimenti
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19
novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione
di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10  ottobre  2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n.  213,  e  successive  modificazioni,  utile   per   l'accesso   al
finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11,  e'
rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo termine,  fermi  i
requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni gia'  previsti  dai
commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge  n.  174
del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere  al
predetto finanziamento tutti i  soggetti  che  non  sono  riusciti  a
provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012. 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso  ai
finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi  previdenziali
e assistenziali, nonche' dei premi per  l'assicurazione  obbligatoria
dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei confronti: 
  a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo; 
  b) dei soggetti che, hanno gia'  utilmente  rispettato  il  termine
ultimo del 30 novembre 2012. 
  4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a  3,
entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate  provvede  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012,
nonche' dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228. 
  5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a.  e  l'Associazione  bancaria
italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, nonche'  all'articolo  1,  comma  367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni
di  cui  al  presente  articolo,  prevedendo  comunque  modalita'  di
rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei  limiti
di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge
n. 174 del 2012. 
                               Art. 7 
 
Utilizzo delle risorse programmate  con  delibera  CIPE  135  del  21
  dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie». 
  1. Al fine  di  assicurare  la  prosecuzione  dell'assistenza  alla
popolazione della regione Abruzzo colpita  dal  sisma  del  6  aprile
2009: 
  a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero  all'assistenza
gratuita presso strutture private o pubbliche, di  cui  all'art.  13,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unita' immobiliare abitata alla
data del 6 aprile  2009  e'  classificata  con  esito  E,  ovvero  e'
ricompresa  in  un  aggregato   edilizio   ai   sensi   dell'art.   7
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820  del
12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici,  ove  non
si siano realizzate le condizioni  per  il  rientro  nell'abitazione,
ovvero se trattasi di unita' immobiliare classificata con esito "B" o
"C" appartenente all'ATER e all'Edilizia  Residenziale  pubblica  nei
Comuni, e' riconosciuto nel limite  massimo  di  euro  53.000.000,00.
Resta ferma, in  ogni  caso,  la  permanenza  degli  altri  requisiti
prescritti dalle disposizioni vigenti; 
  b) i contratti di locazione di cui all'art.  1  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769  del  15  maggio  2009,
possono essere prorogati, previo espresso assenso  del  proprietario,
nel limite di due annualita', e comunque nel limite massimo  di  euro
8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unita' immobiliare
abitata alla data del 6 aprile 2009  e'  classificata  con  esito  E,
ovvero e' ricompresa in una delle fattispecie di cui alla  precedente
lettera a). Resta ferma, in ogni  caso,  la  permanenza  degli  altri
requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti; 
  c) i benefici di cui  all'art.  13,  comma  2,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27  novembre  2009,
concessi  nei  confronti  di  coloro   i   quali   hanno   perso   la
disponibilita' di un'unita' abitativa classificata con esito B  o  C,
essendo venuto meno il rapporto di  locazione,  a  causa  dell'evento
sismico del 6 aprile 2009  proseguono  nel  limite  massimo  di  euro
300.000,00. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b)
e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro  62
milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n.
135 del 21  dicembre  2012,  di  cui  all'art.  1,  comma  1.1,  voce
"assistenza  alla  popolazione"  nella  disponibilita'  degli  uffici
speciali per la ricostruzione. 
  3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere  con  la
massima efficienza ed  economicita'  le  funzioni  istituzionali,  in
attesa della  ricostruzione  delle  sedi  destinate  ad  ufficio  del
predetto ente, gravemente danneggiate  dal  sisma,  e'  assegnata  al
comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013
per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti
dall'attuazione  del  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse
programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012,  di  cui
all'art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e  supporto  genio
civile"  nella  disponibilita'   degli   uffici   speciali   per   la
ricostruzione. 
  4. A valere  sulle  medesime  risorse  programmate  dalla  predetta
delibera CIPE n. 135/2012, art. 1,  comma  1.1,  voce  "affitti  sedi
comunali e supporto genio civile" e' altresi' disposta da parte degli
uffici speciali per la  ricostruzione  un'assegnazione  straordinaria
nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di  accelerare,
l'effettuazione delle spese necessarie ad  assicurare  il  definitivo
ripristino   della   funzionalita'   della   Prefettura   -   Ufficio
territoriale del Governo della provincia dell'Aquila. 
  5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza
alla popolazione che sono quantificate  mensilmente  dai  comuni,  al
presentarsi delle relative  esigenze,  sono  trasferite  agli  Uffici
Speciali per la Ricostruzione, per la  successiva  assegnazione  agli
enti attuatori sul territorio. 
  6.  Per  quanto  riguarda  i  trasferimenti  di  risorse  per   gli
interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione  effettuati
dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio  Speciale  della
citta' di L'Aquila e' competente per  gli  interventi  ricadenti  nel
territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio  Speciale  per  i
comuni del cratere e' competente per  gli  interventi  ricadenti  nel
territorio degli altri comuni del cratere nonche'  dei  comuni  fuori
cratere. 
                               Art. 8 
 
Norme per la prosecuzione delle attivita' di rimozione delle  macerie
  causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. 
  1.  Per  garantire  la  prosecuzione  delle  attivita'  volte  alla
rimozione  delle  macerie  nei  territori  della   regione   Abruzzo,
conseguenti  al  sisma  del  6  aprile   2009,   le   operazioni   di
movimentazione e trasporto ai  siti  di  stoccaggio  autorizzati  dai
comuni dei materiali derivanti dal crollo degli  edifici  pubblici  e
privati, dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli  edifici
pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi  edilizi
effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono  essere
svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati
in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  l'Ufficio  Speciale  per  la  citta'
dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni  del  cratere,  di  cui
all'articolo  67-ter  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  sottoscrivono  con  il
Ministero dell'Interno -  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  e  con  il  Ministero  della
Difesa, appositi accordi, nel quale sono precisate le modalita' della
collaborazione,  compreso  il  rimborso  delle  spese   sostenute   e
documentate nei limiti previsti dalla normativa  vigente  nonche'  il
rimborso del compenso per le  ore  di  straordinario  autorizzato  ed
effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. 
  3. La demolizione e  l'abbattimento  di  immobili  appartenenti  al
demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma  del  6
aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale,  dagli
Uffici speciali di cui al comma 2. A tale  scopo  i  predetti  Uffici
sono  autorizzati  ad  affidare  l'incarico   della   demolizione   e
abbattimento al Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del  Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi
accordi, nei quali sono precisate le modalita' della  collaborazione,
compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate  nei  limiti
previsti dalla normativa vigente, nonche' il  rimborso  del  compenso
per le ore di straordinario autorizzato ed  effettivamente  prestato,
nei limiti di 30 ore mensili. Per le attivita' che non possono essere
svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti  tecnici  specifici,
gli  Uffici  Speciali  per  la  Ricostruzione  procedono   ai   sensi
dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali  di
cui al comma  1  sono  considerati  rifiuti  urbani  con  codice  CER
20.03.99.   Non   costituiscono   rifiuto   i   beni   di   interesse
architettonico, artistico e storico, i  beni  ed  effetti  di  valore
anche simbolico, i coppi, i mattoni,  le  ceramiche,  le  pietre  con
valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. 
  5. Il Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco  e  le  Forze  Armate
possono altresi' curare il  trasporto  dei  rifiuti  raggruppati  per
categorie   omogenee,   caratterizzati   ed   identificati   con   il
corrispondente codice CER verso impianti di  recupero  e  smaltimento
autorizzati. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  da  1  a  5  si
provvede, quanto a euro 4.983.000, 00,  con  le  risorse  disponibili
sulle contabilita' speciali degli Uffici speciali di cui al comma  2,
secondo le modalita'  stabilite  con  decreto  emanato  dal  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro  per  la
coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis,  comma  5,
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134  e,  quanto  a  euro
6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE  n.  135
del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento  a  quelle  di  cui
all'art. 1, comma 1.1.,  voce  "riserva  per  ulteriori  esigenze  di
carattere obbligatorio". 
  7. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito
dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal
1° gennaio 2013 e fino  al  31  dicembre  2013,  un  contingente  non
superiore a 135  unita'  di  personale  delle  Forze  armate  per  la
prosecuzione  dei  servizi  di  vigilanza   e   protezione   di   cui
all'articolo 16  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 9  aprile  2009,  n.  3754.  A  tale  contingente,  posto  a
disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24  luglio  2008,  n.
125, nonche' il trattamento economico previsto dal  decreto  adottato
ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge  n.
92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135. Per l'applicazione del presente comma e' autorizzata la spesa
nel limite di euro 2.200.000. 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  7,  si  provvede
con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre
2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art.  1,  comma
1.1.,  voce  "  per  la   gestione   dell'ordine   pubblico",   nella
disponibilita' degli uffici speciali per la ricostruzione. 
                               Art. 9 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 aprile 2013 

 

 

 

 il Decreto Legge n. 43/2013 

fonte: Gazzetta Ufficiale


DPL Modena - www.dplmodena.it