INPS: flessibilità del congedo di maternità

 

L'INPS, con messaggio n. 13279 del 25 maggio 2007, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’istituto della flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del Decreto Legislativo n. 151/2001.

"... A far data dalla pubblicazione delle presenti disposizioni potranno essere accolte, ai fini del diritto all’indennità, le sole domande di flessibilità ( presentate in carta semplice oppure attraverso la compilazione dello specifico riquadro presente nel modello Mod.Mat) alle quali siano allegate le certificazioni sanitarie che, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 43/2000, rechino una data non successiva alla fine del 7° mese ed attestino la compatibilità dell’avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell’8° mese.
All’opposto, le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data che va oltre la fine del 7° mese, dovranno essere integralmente respinte, considerato che, in base alle norme di legge ed alle indicazioni ministeriali, non appare compatibile con la ratio legis di assoluta tutela della salute della madre e del nascituro la fruizione “parziale” della flessibilità (ossia “per l’eventuale residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni” acquisite nell’8° mese) a suo tempo prevista in via transitoria nella circolare 8/2003 (punto 4, 3° capoverso).
Rimane fermo, invece, quanto precisato nella circolare 152/2000 circa la riduzione del periodo di flessibilità, correttamente esercitata, su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti (es. evento morboso); in tale ipotesi, il periodo post partum si prolungherà non per un mese intero, ma per un numero di giornate pari a quelle lavorate durante l’8° mese.".
 

 

 

 Il messaggio n. 13279/2007

 

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