Governo: autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale nella PA

 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2010, il DPCM 18 marzo 2010, con l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale per le esigenze di varie Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2010
 

Autorizzazione ad assumere a tempo  indeterminato  personale  per  le
esigenze di varie Amministrazioni, ai sensi dell'articolo  66,  comma
3,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito   con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10A07928) 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto in particolare l'art. 66, comma 3, del  citato  decreto-legge
n.  112  del  2008,  il  quale  prevede,  per  l'anno  2009,  che  le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 possono procedere, previo  effettivo  svolgimento  delle
procedure  di  mobilita',  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento  di
quella relativa alle cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente.  In
ogni caso il numero delle unita' di personale da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle  unita'
cessate nell'anno precedente; 
  Vista la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3858
del 27 gennaio 2009, in materia di assunzioni  e  stabilizzazione  di
personale per gli anni 2008  e  2009  nella  quale  si  prevede,  tra
l'altro, che con riferimento  alle  progressioni  verticali  si  deve
tenere conto del limite relativo alle risorse finanziarie e non anche
di quello relativo al numero delle unita' cessate; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.  296  del  2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n.  112,  che   individua,   quali   destinatari   della   norma   le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo  ivi
compresi i Corpi di polizia ed il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici  non
economici e  gli  enti  pubblici  di  cui  all'art.  70  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il comma 17 del citato articolo art. 17, del decreto-legge n.
78 del 2009, ai  sensi  del  quale  il  termine  per  procedere  alle
assunzioni  di  personale  a  tempo   indeterminato   relative   alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi  3,
5 e 14 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2010  e  le  relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 25; 
  Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del  citato  decreto-legge  n.
112  del  2008,  concernenti,  rispettivamente,  la  riduzione  degli
assetti  organizzativi,  la  dotazione  organica  provvisoria  e   le
sanzioni previste in caso di mancato adempimento  di  quanto  sancito
dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; 
  Visto l'art. 2, comma 7-bis, del citato decreto-legge  n.  194  del
2009 che, nel modificare l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, detta una disciplina speciale per la  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri in merito al conseguimento delle economie che la  stessa
e' tenuta a realizzare; 
  Visto l'art. 2, comma 8-septies, del decreto-legge n. 194 del  2009
che abroga i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e  9  dell'art.
17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009; 
  Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del  2009  in
cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art.  74,  comma
1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista  dal  predetto  art.  74,  provvedono,
anche  con  le  modalita'  indicate  nell'art.  41,  comma  10,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono  apportare,
entro  il  30  giugno  2010,  un'ulteriore  riduzione  degli   uffici
dirigenziali di livello  non  generale  e  delle  relative  dotazioni
organiche,  nonche'  delle  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; 
  Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n.  194
del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che
prevede, per le amministrazioni che non abbiano adempiuto  nei  tempi
previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso  art.  2,  il
divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere  ad  assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo
che fino all'emanazione  dei  relativi  provvedimenti,  le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo  salve  le  procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; 
  Visto il comma 8-quinques del ripetuto art. 2, del decreto-legge n.
194 del 2009 che prevede, per alcune amministrazioni e  categorie  di
personale,  l'esclusione  dall'applicazione  dei  commi  da  8-bis  a
8-quater dello stesso articolo disponendo, poi, una specifica  deroga
al blocco  delle  assunzioni  del  personale  dirigenziale  reclutato
attraverso il corso concorso selettivo di  formazione  bandito  dalla
Scuola  superiore  della  pubblica   amministrazione,   con   decreto
direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, e  sancendo  il  principio
che le assunzioni del suddetto personale devono essere effettuare  in
via prioritaria dalle amministrazioni interessate, nell'ambito  delle
ordinarie procedure assunzionali; 
  Viste le note con le  quali  ciascuna  amministrazione,  chiede  le
relative assunzioni con specifica degli  oneri  da  sostenere,  dando
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute  nell'anno  2008  e
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; 
  Considerato che l'onere previsto per le  assunzioni  richieste  non
supera le  risorse  finanziarie  utilizzabili  secondo  la  normativa
citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti
organi di controllo; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008, concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Fermo  restando  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelli di cui all'art.  2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della  legge  26
febbraio 2010,  n.  25,  le  amministrazioni,  di  cui  alla  tabella
allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento, possono
procedere, ai sensi dell'art.  66,  comma  3,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133 all'assunzione a tempo indeterminato, entro il 31
dicembre 2010, delle  unita'  di  personale  per  ciascuna  indicate,
comprese le progressioni verticali e gli incrementi di part-time, per
un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. 
  2. Le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il
corso concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore
della pubblica  amministrazione,  con  decreto  direttoriale  del  12
dicembre 2005, n. 269, dovranno essere effettuate in via  prioritaria
nell'ambito  delle  ordinarie  procedure  assunzionali,  cosi'   come
previsto dal comma 8-quinques dell'art. 2, del decreto-legge  n.  194
del 2009, convertito, con modificazioni, in legge  n.  25  del  2010,
ricorrendo  ove  necessario  alla  rimodulazione   delle   assunzioni
autorizzate nel rispetto dei limiti di budget disponibile e di unita'
risultanti nelle ultime due colonne dell'allegata tabella. 
  3. Le  assunzioni  di  cui  al  comma  1  rimangono  soggette  alle
limitazioni di cui all'art. 2, comma 8-quater, del  decreto-legge  n.
194 del 2009, ferme restando le esclusioni  previste  dal  successivo
comma 8-quinquies dello stesso articolo. 
  4. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il  31  marzo  2011,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale assunto, la spesa annua lorda a  regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va  altresi'
fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto  dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto. 
  5. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa dei  singoli  Ministeri  e  dei
rispettivi bilanci delle altre amministrazioni. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 marzo 2010 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                        e l'innovazione               
                                            Brunetta                  
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2010 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 7, foglio n. 86 

 


 

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