Legge n. 111/2011: modifiche ai trattamenti di sostegno al reddito
Con una disposizione contenuta nell’art. 18, comma 2, della legge n. 111/2011 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 98/2011, il Legislatore ha abrogato, a partire dal 6 luglio u.s., il comma 10-bis dell’art. 19 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, con la quale ai lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità previsto dall’art. 7 della legge n. 223/1991 poteva essere erogato, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità. Ora la norma dispone che con erogazioni da trarre dal Fondo previsto dall’art. 18, comma 1, lettera a) della citata legge n. 2/2009, attraverso un Decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia, si possano concedere riconoscimenti economici a chi, non rientrando nell’ambito della tutela di sostegno dell’art. 7 della legge n. 223/1991, “goda” del trattamento di disoccupazione con requisiti normali. L’eventuale trattamento integrativo sarà pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l’indennità di mobilità per un numero pari alla durata del trattamento dell’indennità di disoccupazione.
Le novità introdotte postulano alcuni chiarimenti che possono, così, sintetizzarsi:
L’indennità di mobilità (che presuppone una richiesta all’INPS del lavoratore da presentare entro 68 giorni dalla data del licenziamento) è riconosciuta ai lavoratori posti in mobilità da imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS (art. 4 della legge n. 223/1991) che possano far valere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 effettivamente lavorati (comprese ferie, festività, gravidanza, puerperio ed infortuni) con un rapporto di lavoro a carattere continuativo. La durata massima è di 12 mesi, elevati a 24 per gli “over 40” ed a 36 per gli “over 50”: nelle aree del Mezzogiorno la durata è elevata di ulteriori 12 mesi. L’indennità spetta in misura percentuale del trattamento di CIGS ed è del 100% per i primi 12 mesi e dell’80% per i periodi successivi. Gli importi sono stati fissati, per il 2011, dalla circolare INPS n. 25 del 4 febbraio u.s.;
Il trattamento di disoccupazione con requisiti normali spetta ad impiegati, operai, intermedi, dirigenti privati, lavoratori a domicilio (tranne i periodi intercorrenti tra una commessa e l’altra), soci lavoratori di società cooperative con esclusione di quelle ricadenti sotto il DPR n. 602/1970, ecc., che abbiano maturato almeno due anni di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente (nel periodo rientrano anche le assenze obbligatorie e facoltative per maternità). Il presupposto è che vi sia stato un licenziamento o un “recesso per giusta causa” addebitabile al comportamento del datore di lavoro (mobbing, mancata retribuzione, molestie sessuali, ecc. - Cass., n. 1074/1999; Cass., n. 5977/1985-). L’indennità è calcolata in percentuale sulla retribuzione media soggetta a contribuzione relativa ai mesi precedenti l’inizio dello “status” di disoccupazione. Essa è del 60% per i primi 6 mesi, del 50% per i successivi 2 mesi e del 40% per gli ulteriori mesi (art. 1, comma 25, della legge n. 247/2007 e circ. INPS n. 15/2008): la durata è pari a 8 mesi per gli “under 50” e di 12 mesi per coloro che hanno un’età pari o superiore a 50 anni.