MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 agosto 2010
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di
ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Emilia Romagna.
(Decreto n. 53730). (10A11243)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza
Stato, Regioni e Province Autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del
predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;
Visto il decreto interministeriale n. 51870 del 5 maggio 2010, con
il quale, in attuazione dell'accordo governativo del 23 febbraio
2010, sono state assegnate alla Regione Emilia-Romagna risorse
finanziarie pari ad 60 milioni per la concessione o la proroga in
deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilita', di disoccupazione speciale in favore dei
lavoratori coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza
regionale;
Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in data 25 maggio 2010, con il
quale sono stati attribuiti, ad integrazione delle risorse di cui al
precedente accordo del 23 febbraio 2010, alla Regione Emilia-Romagna
70 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente
normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria
e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai
lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella Regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione delle risorse
finanziarie gia' assegnate con il decreto interministeriale n. 51870
del 5 maggio 2010 per la concessione o proroga in deroga alla vigente
normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria
e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai
lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella Regione Emilia-Romagna;
Decreta:
Art. 1
Sono assegnati alla Regione Emilia-Romagna ulteriori risorse
finanziarie pari a 70 milioni al fine della concessione o proroga,
in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa
integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di
disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed
indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori
somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, l'onere aggiuntivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione
e Formazione, pari ad 70.000.000,00, gravera' sullo stanziamento di
cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
Art. 3
Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:
a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali
sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70%
delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e'
imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare
complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di
cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima puo'
essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del
sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati,
con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
Art. 4
Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in
accordi quadro da stipularsi nella Regione Emilia Romagna, d'intesa
con le parti sociali.
Art. 5
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato dai precedenti artt. 1 e 2, l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e la Regione Emilia-Romagna sono tenuti a
controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta
erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a
darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2010
p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 agosto 2010
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di
ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Sicilia. (Decreto n.
53732). (10A11245)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza
Stato, Regioni e Province Autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del
predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;
Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in data 28 maggio 2010, con il
quale sono stati attribuiti alla Regione Sicilia 50 milioni per la
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella Regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette
risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla
vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione
degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese
ubicate nella Regione Sicilia;
Decreta:
Art. 1
Sono assegnati 50 milioni alla Regione Sicilia al fine della
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella Regione medesima.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, l'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione
e Formazione, pari ad 50.000.000,00, gravera' sullo stanziamento di
cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
Art. 3
Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:
a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali
sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70%
delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e'
imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare
complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di
cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima puo'
essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del
sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati,
con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
Art. 4
Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in
accordi quadro da stipularsi nella Regione Sicilia, d'intesa con le
parti sociali.
Art. 5
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato dai precedenti artt. 1 e 2, l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e la Regione Sicilia sono tenuti a controllare e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2010
p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 agosto 2010
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di
ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Toscana. (Decreto n.
53738). (10A11244)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza
Stato, Regioni e Province Autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del
predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;
Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in data 6 maggio 2010, con il quale
sono stati attribuiti alla Regione Toscana 100 milioni per la
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella Regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette
risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla
vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione
degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese
ubicate nella Regione Toscana;
Decreta:
Art. 1
Sono assegnati 100 milioni alla Regione Toscana al fine della
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella Regione medesima.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, l'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione
e Formazione, pari ad 100.000.000,00, gravera' sullo stanziamento
di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
Art. 3
Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:
a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali
sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70%
delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e'
imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare
complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di
cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima puo'
essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del
sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati,
con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
Art. 4
Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in
accordi quadro da stipularsi nella Regione Toscana, d'intesa con le
parti sociali.
Art. 5
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato dai precedenti artt. 1 e 2, l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e la Regione Toscana sono tenuti a controllare e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2010
p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 agosto 2010
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di
ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Calabria. (Decreto n.
53737). (10A11246)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza
Stato, Regioni e Province Autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del
predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;
Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in data 6 maggio 2010, con il quale
sono stati attribuiti alla Regione Calabria 50 milioni per la
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella Regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette
risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla
vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione
degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese
ubicate nella Regione Calabria;
Decreta:
Art. 1
Sono assegnati 50 milioni alla Regione Calabria al fine della
concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate
nella Regione medesima.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, l'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione
e Formazione, pari ad 50.000.000,00, gravera' sullo stanziamento di
cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
Art. 3
Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:
a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali
sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70%
delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e'
imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare
complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di
cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima puo'
essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del
sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati,
con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
Art. 4
Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in
accordi quadro da stipularsi nella Regione Calabria, d'intesa con le
parti sociali.
Art. 5
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e la Regione Calabria sono tenuti a controllare e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2010
p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
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