Min.Lavoro: assegnazione alle Regioni di risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con vari Decreti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2010, ha provveduto ad assegnare, ad alcune Regioni, le risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga.

 

 

 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 4 agosto 2010
 

Assegnazione  di  risorse  finanziarie,   per   la   concessione   di
ammortizzatori  sociali  in  deroga,  alla  regione  Emilia  Romagna.
(Decreto n. 53730). (10A11243) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, il quale prevede che il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la  concessione  e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di  trattamenti  di
cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di   disoccupazione
speciale, anche con  riferimento  a  settori  produttivi  e  ad  aree
regionali; 
  Visto l'art. 19,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per  l'occupazione  e  la
formazione; 
  Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di  Conferenza
Stato, Regioni e Province Autonome; 
  Vista la successiva intesa dell'8 aprile  2009  in  attuazione  del
predetto accordo; 
  Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; 
  Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009; 
  Visto il decreto interministeriale n. 51870 del 5 maggio 2010,  con
il quale, in attuazione  dell'accordo  governativo  del  23  febbraio
2010,  sono  state  assegnate  alla  Regione  Emilia-Romagna  risorse
finanziarie pari ad € 60 milioni per la concessione o la  proroga  in
deroga alla vigente normativa di trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni, di mobilita', di  disoccupazione  speciale  in  favore  dei
lavoratori coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza
regionale; 
  Visto l'accordo  governativo  raggiunto  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, in data  25  maggio  2010,  con  il
quale sono stati attribuiti, ad integrazione delle risorse di cui  al
precedente accordo del 23 febbraio 2010, alla Regione  Emilia-Romagna
€ 70 milioni per la concessione o proroga,  in  deroga  alla  vigente
normativa, di trattamenti di cassa integrazione  guadagni,  ordinaria
e/o  straordinaria,  di  mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai
lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nella Regione medesima; 
  Ritenuto, pertanto, di  procedere  all'integrazione  delle  risorse
finanziarie gia' assegnate con il decreto interministeriale n.  51870
del 5 maggio 2010 per la concessione o proroga in deroga alla vigente
normativa di trattamenti di cassa  integrazione  guadagni,  ordinaria
e/o  straordinaria,  di  mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai
lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nella Regione Emilia-Romagna; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono  assegnati  alla  Regione  Emilia-Romagna  ulteriori   risorse
finanziarie pari a € 70 milioni al fine della concessione o  proroga,
in  deroga  alla  vigente  normativa,   di   trattamenti   di   cassa
integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita',  di
disoccupazione  speciale  ai  lavoratori  a  tempo   determinato   ed
indeterminato, con inclusione  degli  apprendisti  e  dei  lavoratori
somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima. 

        
      
                               Art. 2 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, l'onere aggiuntivo a carico del Fondo Sociale per  l'Occupazione
e Formazione, pari ad € 70.000.000,00, gravera' sullo stanziamento di
cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. 

        
      
                               Art. 3 
 
  Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa: 
    a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi  nazionali
sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative  ed  il  70%
delle risorse per i sostegni al reddito  e  su  ciascun  POR  FSE  e'
imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito; 
    b) in  applicazione  del  punto  4,  fermo  restando  l'ammontare
complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la  percentuale  di
cui al punto 3 del medesimo accordo,  la  percentuale  medesima  puo'
essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare  complessivo  del
sostegno al reddito derivante dalla somma  dei  periodi  autorizzati,
con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. 
                               Art. 4 
 
  Il numero dei lavoratori destinatari  dei  trattamenti,  l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale  saranno  definiti  e  modulati  in
accordi quadro da stipularsi nella Regione Emilia  Romagna,  d'intesa
con le parti sociali. 
                               Art. 5 
 
  Ai fini del rispetto del limite delle  disponibilita'  finanziarie,
individuato dai precedenti artt. 1 e 2,  l'Istituto  Nazionale  della
Previdenza  Sociale  e  la  Regione  Emilia-Romagna  sono  tenuti   a
controllare e monitorare i flussi  di  spesa  afferenti  all'avvenuta
erogazione delle prestazioni di cui al  presente  provvedimento  e  a
darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 agosto 2010 
 
                                           p. Il Ministro del lavoro  
                                           e delle politiche sociali  
                                          Il Sottosegretario delegato 
                                                   Viespoli           
 
 
         Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
           Tremonti 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 4 agosto 2010
 

Assegnazione  di  risorse  finanziarie,   per   la   concessione   di
ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Sicilia.  (Decreto  n.
53732). (10A11245) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, il quale prevede che il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la  concessione  e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di  trattamenti  di
cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di   disoccupazione
speciale, anche con  riferimento  a  settori  produttivi  e  ad  aree
regionali; 
  Visto l'art. 19,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per  l'occupazione  e  la
formazione; 
  Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di  Conferenza
Stato, Regioni e Province Autonome; 
  Vista la successiva intesa dell'8 aprile  2009  in  attuazione  del
predetto accordo; 
  Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; 
  Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009; 
  Visto l'accordo  governativo  raggiunto  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, in data  28  maggio  2010,  con  il
quale sono stati attribuiti alla Regione Sicilia € 50 milioni per  la
concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente   normativa,   di
trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   con   inclusione   degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nella Regione medesima; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere  all'assegnazione  delle  suddette
risorse finanziarie per la  concessione  o  proroga  in  deroga  alla
vigente normativa di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed  indeterminato,  con  inclusione
degli apprendisti  e  dei  lavoratori  somministrati,  delle  imprese
ubicate nella Regione Sicilia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono assegnati € 50 milioni alla  Regione  Sicilia  al  fine  della
concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente   normativa,   di
trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   con   inclusione   degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nella Regione medesima. 
                               Art. 2 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, l'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione
e Formazione, pari ad € 50.000.000,00, gravera' sullo stanziamento di
cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. 
                               Art. 3 
 
  Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa: 
    a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi  nazionali
sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative  ed  il  70%
delle risorse per i sostegni al reddito  e  su  ciascun  POR  FSE  e'
imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito; 
    b) in  applicazione  del  punto  4,  fermo  restando  l'ammontare
complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la  percentuale  di
cui al punto 3 del medesimo accordo,  la  percentuale  medesima  puo'
essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare  complessivo  del
sostegno al reddito derivante dalla somma  dei  periodi  autorizzati,
con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. 
    
                               Art. 4 
 
  Il numero dei lavoratori destinatari  dei  trattamenti,  l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale  saranno  definiti  e  modulati  in
accordi quadro da stipularsi nella Regione Sicilia, d'intesa  con  le
parti sociali. 
                               Art. 5 
 
  Ai fini del rispetto del limite delle  disponibilita'  finanziarie,
individuato dai precedenti artt. 1 e 2,  l'Istituto  Nazionale  della
Previdenza Sociale e la Regione Sicilia sono tenuti a  controllare  e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne  riscontro  al
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 agosto 2010 
 
                                           p. Il Ministro del lavoro  
                                           e delle politiche sociali  
                                          Il Sottosegretario delegato 
                                                   Viespoli           
 
 
         Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
           Tremonti 
 
        
      

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 9 agosto 2010
 

Assegnazione  di  risorse  finanziarie,   per   la   concessione   di
ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Toscana.  (Decreto  n.
53738). (10A11244) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, il quale prevede che il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la  concessione  e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di  trattamenti  di
cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di   disoccupazione
speciale, anche con  riferimento  a  settori  produttivi  e  ad  aree
regionali; 
  Visto l'art. 19,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per  l'occupazione  e  la
formazione; 
  Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di  Conferenza
Stato, Regioni e Province Autonome; 
  Vista la successiva intesa dell'8 aprile  2009  in  attuazione  del
predetto accordo; 
  Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; 
  Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009; 
  Visto l'accordo  governativo  raggiunto  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, in data 6 maggio 2010, con il quale
sono stati attribuiti alla  Regione  Toscana  € 100  milioni  per  la
concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente   normativa,   di
trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   con   inclusione   degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nella Regione medesima; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere  all'assegnazione  delle  suddette
risorse finanziarie per la  concessione  o  proroga  in  deroga  alla
vigente normativa di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed  indeterminato,  con  inclusione
degli apprendisti  e  dei  lavoratori  somministrati,  delle  imprese
ubicate nella Regione Toscana; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono assegnati € 100 milioni alla Regione  Toscana  al  fine  della
concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente   normativa,   di
trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   con   inclusione   degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nella Regione medesima. 
                               Art. 2 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, l'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione
e Formazione, pari ad € 100.000.000,00, gravera'  sullo  stanziamento
di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. 
                               Art. 3 
 
  Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa: 
    a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi  nazionali
sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative  ed  il  70%
delle risorse per i sostegni al reddito  e  su  ciascun  POR  FSE  e'
imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito; 
    b) in  applicazione  del  punto  4,  fermo  restando  l'ammontare
complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la  percentuale  di
cui al punto 3 del medesimo accordo,  la  percentuale  medesima  puo'
essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare  complessivo  del
sostegno al reddito derivante dalla somma  dei  periodi  autorizzati,
con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. 
                               Art. 4 
 
  Il numero dei lavoratori destinatari  dei  trattamenti,  l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale  saranno  definiti  e  modulati  in
accordi quadro da stipularsi nella Regione Toscana, d'intesa  con  le
parti sociali. 
                               Art. 5 
 
  Ai fini del rispetto del limite delle  disponibilita'  finanziarie,
individuato dai precedenti artt. 1 e 2,  l'Istituto  Nazionale  della
Previdenza Sociale e la Regione Toscana sono tenuti a  controllare  e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne  riscontro  al
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 agosto 2010 
 
                                           p. Il Ministro del lavoro  
                                           e delle politiche sociali  
                                          Il Sottosegretario delegato 
                                                   Viespoli           
 
 
         Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
           Tremonti 
     

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 9 agosto 2010
 

Assegnazione  di  risorse  finanziarie,   per   la   concessione   di
ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Calabria. (Decreto  n.
53737). (10A11246) 
                        IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, il quale prevede che il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la  concessione  e/o
la proroga, anche senza soluzione di continuita', di  trattamenti  di
cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di   disoccupazione
speciale, anche con  riferimento  a  settori  produttivi  e  ad  aree
regionali; 
  Visto l'art. 19,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per  l'occupazione  e  la
formazione; 
  Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di  Conferenza
Stato, Regioni e Province Autonome; 
  Vista la successiva intesa dell'8 aprile  2009  in  attuazione  del
predetto accordo; 
  Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; 
  Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009; 
  Visto l'accordo  governativo  raggiunto  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, in data 6 maggio 2010, con il quale
sono stati attribuiti alla  Regione  Calabria  € 50  milioni  per  la
concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente   normativa,   di
trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   con   inclusione   degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nella Regione medesima; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere  all'assegnazione  delle  suddette
risorse finanziarie per la  concessione  o  proroga  in  deroga  alla
vigente normativa di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale
ai lavoratori a tempo determinato ed  indeterminato,  con  inclusione
degli apprendisti  e  dei  lavoratori  somministrati,  delle  imprese
ubicate nella Regione Calabria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono assegnati € 50 milioni alla Regione  Calabria  al  fine  della
concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente   normativa,   di
trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   con   inclusione   degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nella Regione medesima. 
                               Art. 2 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, l'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione
e Formazione, pari ad € 50.000.000,00, gravera' sullo stanziamento di
cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. 
                               Art. 3 
 
  Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa: 
    a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi  nazionali
sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative  ed  il  70%
delle risorse per i sostegni al reddito  e  su  ciascun  POR  FSE  e'
imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito; 
    b) in  applicazione  del  punto  4,  fermo  restando  l'ammontare
complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la  percentuale  di
cui al punto 3 del medesimo accordo,  la  percentuale  medesima  puo'
essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare  complessivo  del
sostegno al reddito derivante dalla somma  dei  periodi  autorizzati,
con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. 
                               Art. 4 
 
  Il numero dei lavoratori destinatari  dei  trattamenti,  l'utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le
situazioni di crisi occupazionale  saranno  definiti  e  modulati  in
accordi quadro da stipularsi nella Regione Calabria, d'intesa con  le
parti sociali. 
   
                               Art. 5 
 
  Ai fini del rispetto del limite delle  disponibilita'  finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e la Regione Calabria sono tenuti a controllare  e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne  riscontro  al
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 agosto 2010 
 
                                           p. Il Ministro del lavoro  
                                           e delle politiche sociali  
                                          Il Sottosegretario delegato 
                                                   Viespoli           
 
 
         Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
           Tremonti 


 


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