ENPALS: nuova determinazione della base imponibile contributiva
L'ENPALS, con circolare n. 20 del 24 ottobre 2008, ricorda che, a seguito dell’art. 2, comma 6, della legge n. 126/2008, è soppressa la lettera b) dell’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Per effetto della suddetta soppressione, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente da assoggettare a prelievo previdenziale, per l’intero importo, nel mese di effettiva corresponsione:
le erogazioni liberali non superiori nel periodo d’imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della Legge n. 108/1996 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del D.L. n. 419/1991, convertito dalla legge n. 172/1992.
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