Min.Lavoro: incentivi per l'assunzione di lavoratori con indennità di disoccupazione ordinaria o edile

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 il Decreto 26 luglio 2010, con gli incentivi, ai sensi dell'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per l'assunzione dei lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 26 luglio 2010

Incentivi, ai sensi dell'art. 2, comma 151, della legge  23  dicembre
2009 n. 191, per l'assunzione dei lavoratori titolari dell'indennita'
di disoccupazione ordinaria con requisiti normali  o  dell'indennita'
speciale di disoccupazione edile. (Decreto n. 53344). (10A12316) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14  aprile  1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.
1272, che disciplina l'indennita' di disoccupazione non agricola  con
requisiti normali; 
  Visto l'art. 9 della legge 6 agosto  1975,  n.  427,  e  successive
modificazioni, che disciplina l'indennita' speciale di disoccupazione
edile; 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e, in particolare, l'art. 1 e
l'art. 8, comma 4-bis; 
  Visto l'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Datori di lavoro ammessi all'incentivo 
 
  1. Sono ammessi all'incentivo di cui all'art. 2, comma  151,  della
legge 23 dicembre 2009 n. 191, tutti i datori di lavoro che  assumono
lavoratori titolari dell'indennita' di disoccupazione  ordinaria  con
requisiti normali o dell'indennita' speciale di disoccupazione edile. 
  2. L'incentivo spetta anche alle societa' cooperative per il  socio
con cui le medesime sottoscrivono un contratto di lavoro subordinato. 
  3. L'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di
un obbligo derivante dalla legge, dal  contratto  collettivo,  da  un
contratto individuale. 
  4. L'incentivo non spetta se, nei dodici mesi precedenti, il datore
di lavoro abbia  effettuato  licenziamenti  per  giustificato  motivo
oggettivo o  per  riduzione  di  personale,  salvo  il  caso  in  cui
l'assunzione sia  finalizzata  all'acquisizione  di  professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati. 
  5. L'incentivo non spetta, se il datore di  lavoro  abbia  in  atto
sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di  lavoro  connesse  ad
una  crisi  o  riorganizzazione  aziendale,  salvo  il  caso  in  cui
l'assunzione sia  finalizzata  all'acquisizione  di  professionalita'
sostanzialmente  diverse  da  quelle  dei  lavoratori  sospesi  o  in
riduzione di orario. 
  6. L'incentivo non spetta se, nelle  ipotesi  di  cui  all'art.  8,
comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  tra  il  datore  di
lavoro che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore
vi sia  sostanziale  coincidenza  degli  assetti  proprietari  ovvero
intercorrano rapporti di  collegamento  o  controllo;  in  tali  casi
l'incentivo spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal
licenziamento. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
         Contratti di lavoro per i quali spetta l'incentivo 
 
  1.  L'incentivo  spetta  per  le  assunzioni  a   tempo   pieno   e
indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 
  2. L'incentivo spetta, altresi', nel  caso  in  cui  il  datore  di
lavoro trasformi nel corso dell'anno 2010 un contratto  di  lavoro  a
tempo determinato, comunque stipulato successivamente al  1°  gennaio
2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 
  3.  L'incentivo  e'  cumulabile  con  le   riduzioni   contributive
eventualmente spettanti  in  forza  della  normativa  vigente  e  con
l'incentivo di cui all'art. 2, comma 134,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
         Lavoratori per la cui assunzione spetta l'incentivo 
 
  L'incentivo spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore sia
titolare alternativamente: 
    a) dell'indennita' di disoccupazione non agricola  con  requisiti
ordinari, prevista dall'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge  14
aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
luglio 1939, n. 1272; 
    b) dell'indennita' speciale  di  disoccupazione  edile,  prevista
dall'art.  9  della  legge  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
modificazioni. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
  1. Il datore di lavoro che ha stipulato un contratto di  lavoro  in
conformita' al precedente art. 2 e che intende  chiedere  l'incentivo
di  cui  al  presente  decreto,  deve  effettuare  apposita   domanda
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  entro  il  mese
successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro. 
  2. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione del presente
decreto interministeriale, la domanda puo' essere presentata entro il
mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                   Misura e durata dell'incentivo 
 
  1. L'incentivo puo' essere riconosciuto  nel  rispetto  del  limite
massimo complessivo delle risorse finanziarie stanziate,  pari  a  12
milioni di euro per l'anno 2010. 
  2. L'INPS verifica la disponibilita' delle  risorse  finanziarie  a
fronte delle singole domande di accesso all'incentivo stesso. 
  3. Nel caso in cui le risorse  finanziarie  di  cui  al  precedente
comma 1 non siano sufficienti,  l'incentivo  viene  concesso  secondo
l'ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro. 
  4. Al datore di lavoro, come  individuato  al  precedente  art.  1,
spetta un incentivo mensile pari all'indennita' che sarebbe  spettata
al lavoratore assunto, per ogni  mensilita'  o  quota  di  mensilita'
residue rispetto a quelle gia' percepite, con  esclusione  di  quanto
sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa. 
  5.  L'importo  dell'incentivo  non  puo'  essere   superiore   alla
retribuzione  erogata   al   lavoratore   interessato   riferita   al
corrispondente mese dell'anno. 
  6. L'incentivo e' erogato attraverso il  conguaglio  con  le  somme
dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali. 
  7. L'INPS provvede a comunicare  le  risultanze  delle  concessioni
dell'incentivo di cui al presente decreto al Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2010 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010, 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 342

 


 


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