Min.Lavoro: riduzione contributiva per i datori che assumono lavoratori con indennità di disoccupazione

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 il Decreto 26 luglio 2010, relativo alla riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 26 luglio 2010
 

Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, della  legge
23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro  che  assumono
lavoratori beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola
con requisiti normali. (Decreto n. 53343). (10A12315) 
          
Titolo I 
 
Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di
lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno
 cinquanta anni di eta' 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14  aprile  1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.
1272, che disciplina l'indennita' di disoccupazione non agricola  con
requisiti normali; 
  Visti l'art. 8, comma 2, e l'art.  25,  comma  9,  della  legge  23
luglio 1991, n. 223; 
  Visto l'art. 2, commi 134 e 135, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Datori di lavoro ammessi al beneficio 
 
  1. Sono ammessi al beneficio di cui all'art. 2,  comma  134,  primo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  tutti  i  datori  di
lavoro  che   assumono   lavoratori   titolari   dell'indennita'   di
disoccupazione ordinaria con requisiti normali che  abbiano  compiuto
almeno cinquanta anni di eta'. 
  2. Il beneficio spetta anche alle societa' cooperative per il socio
con cui  le  medesime  societa'  instaurano  un  rapporto  di  lavoro
subordinato, secondo le modalita' di cui al successivo art. 2. 
  3. Il beneficio non spetta se l'assunzione  costituisce  attuazione
di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da  un
contratto individuale. 
  4. Il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti,  il  datore
di lavoro abbia  effettuato  licenziamenti  per  giustificato  motivo
oggettivo o  per  riduzione  di  personale,  salvo  il  caso  in  cui
l'assunzione sia  finalizzata  all'acquisizione  di  professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati. 
  5. Il beneficio non spetta se il datore di  lavoro  abbia  in  atto
sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso
in   cui   l'assunzione   sia   finalizzata    all'acquisizione    di
professionalita' sostanzialmente diverse  da  quelle  dei  lavoratori
sospesi o in riduzione di orario. 
  6. Il beneficio non spetta nelle ipotesi di cui all'art.  8,  comma
4-bis, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  se  tra  l'impresa  che
assume e il datore di lavoro da cui proviene  il  lavoratore  vi  sia
sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano
rapporti di collegamento o  controllo;  in  tali  casi  il  beneficio
spetta  comunque  se  l'assunzione  avvenga   dopo   sei   mesi   dal
licenziamento. 
Titolo I 
 
Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di
lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno
 cinquanta anni di eta' 
 
                               Art. 2 
 
 
                    Misura e durata del beneficio 
 
  1. L'art. 2, comma 134, primo  periodo,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 prevede il beneficio  della  riduzione  della  quota  di
contribuzione a carico del datore di  lavoro  nella  misura  prevista
dalla normativa vigente per gli  apprendisti  limitatamente  all'anno
2010. 
  2. Il beneficio spetta per le assunzioni, a tempo  indeterminato  o
determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010
al 31 dicembre 2010 con le seguenti modalita': 
    a)  nelle  ipotesi  di  assunzione  a  tempo  determinato  di  un
lavoratore avente i  requisiti  di  cui  al  successivo  art.  3,  il
beneficio contributivo e' riconosciuto per la durata del contratto di
lavoro e, comunque, fino al 31 dicembre 2010; 
    b) nelle ipotesi  in  cui,  nel  corso  del  suo  svolgimento  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, il  contratto  di  lavoro  a
tempo determinato di cui alla precedente lettera a) venga trasformato
in contratto a tempo  indeterminato,  il  beneficio  contributivo  e'
riconosciuto fino al 31 dicembre 2010; 
    c)  nelle  ipotesi  di  assunzione  a  tempo  indeterminato,   il
beneficio e' riconosciuto fino al 31 dicembre 2010. 
  3. Il beneficio e' cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2,
comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, se  ne  ricorrono  i
presupposti. 

     
Titolo I 
 
Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di
lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno
 cinquanta anni di eta' 
 
                               Art. 3 
 
 
        Lavoratori per la cui assunzione spetta il beneficio 
 
  1. Il beneficio spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore
presenti congiuntamente i seguenti requisiti: 
    a) abbia compiuto 50 anni; 
    b) sia titolare dell'indennita' di  disoccupazione  non  agricola
con requisiti ordinari, prevista dall'art. 19,  comma  1,  del  regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272. 
  2. Nell'ipotesi di trasformazione del contratto di  lavoro  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera b), del presente decreto,  il  beneficio
spetta se il lavoratore: 
    a) era titolare dell'indennita' di  disoccupazione  non  agricola
con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato; 
    b) abbia compiuto 50 anni  alla  data  della  trasformazione  del
contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 

    
Titolo I 
 
Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di
lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno
 cinquanta anni di eta' 
 
                               Art. 4 
 
 
                      Concessione del beneficio 
 
  1. Il datore di lavoro che ha stipulato il contratto  di  lavoro  e
che intende chiedere il beneficio deve  effettuare  apposita  domanda
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  entro  il   mese
successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, secondo
le modalita'  che  verranno  definite  dall'Istituto  stesso;  per  i
contratti  stipulati  prima  della  pubblicazione  delle   istruzioni
dell'INPS, la domanda deve essere trasmessa entro il mese  successivo
alla suddetta pubblicazione. 
  2. Il beneficio e' concesso nel limite  delle  risorse  finanziarie
stanziate a tal fine, cosi' come disposto al titolo III del  presente
decreto. 

      
Titolo II 
 
Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall'art. 2,
comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a
favore di chi assuma lavoratori in mobilita' o che beneficiano
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali,
che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianita'
 contributiva 
 
                               Art. 5 
 
 
                              Incentivo 
 
  1. L'art. 2, comma 134, secondo periodo, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 prevede il prolungamento  delle  riduzioni  contributive
previste dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 25, comma 9,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223, fino alla data di  maturazione,  in  capo  al
lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque,  non  oltre  la
data del 31 dicembre 2010. 
  2. Il beneficio di cui al precedente comma 1  e'  riconosciuto  non
oltre la data del  31  dicembre  2010  per  le  assunzioni,  a  tempo
indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal
1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, di lavoratori in mobilita' o che
beneficiano  dell'indennita'  di  disoccupazione  non  agricola   con
requisiti normali che abbiano maturato almeno 35 anni  di  anzianita'
contributiva. 
  3. Il beneficio e' riconosciuto altresi' non oltre la data  del  31
dicembre 2010  in  favore  dei  datori  di  lavoro  che,  al  momento
dell'entrata in  vigore  dell'art.  2,  comma  134,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, hanno gia' alle proprie dipendenze  lavoratori
che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 
    a) al momento dell'assunzione,  erano  in  mobilita'  o  titolari
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali; 
    b)  nel  corso  dell'anno  2010,  maturano  almeno  35  anni   di
anzianita' contributiva. 
  4. Il beneficio spetta anche alle societa' cooperative per il socio
con cui le medesime instaurano o abbiano instaurato  un  rapporto  di
lavoro subordinato con le modalita' di cui ai commi precedenti. 
  5. Il beneficio non spetta se l'assunzione  costituisce  attuazione
di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da  un
contratto individuale. 
  6. Il beneficio e' cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2,
comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, se  ne  ricorrono  i
presupposti. 

        
Titolo II 
 
Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall'art. 2,
comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a
favore di chi assuma lavoratori in mobilita' o che beneficiano
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali,
che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianita'
 contributiva 
                               Art. 6 
 
 
                      Concessione del beneficio 
 
  1. Il datore di lavoro che intende  richiedere  il  beneficio  deve
effettuare apposita domanda all'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale entro il  mese  successivo  alla  data  di  stipulazione  del
contratto di  lavoro  secondo  le  modalita'  che  verranno  definite
dall'Istituto  stesso.  Per  i  contratti   stipulati   prima   della
pubblicazione delle istruzioni  dell'INPS,  la  domanda  deve  essere
trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione. 
  2. Il beneficio e' concesso nel limite  delle  risorse  finanziarie
stanziate a tal fine, cosi' come disposto al titolo III del  presente
decreto. 

             
Titolo III 
 
                               Art. 7 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Per la concessione dei benefici disciplinati ai titoli  I  e  II
del  presente  decreto  sono   complessivamente   stanziate   risorse
finanziarie pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010. 
  2. Nelle ipotesi in cui per le domande di concessione dei  benefici
disciplinati dai Titoli I  e  II  del  presente  decreto  le  risorse
finanziarie disponibili non siano sufficienti, l'INPS  concedera'  il
beneficio seguendo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto
di  lavoro,  ferma  restando  l'osservanza   del   termine   per   la
presentazione delle  domande,  indicato  agli  articoli  4  e  6  del
presente decreto. 
  3. L'INPS provvede a comunicare le risultanze delle concessioni dei
benefici di cui al presente decreto al Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2010 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 343 

 


 


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