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Min.Lavoro: obbligo di comunicare l'eventuale prosecuzione del rapporto a TD oltre il termine

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012, il Decreto 10 ottobre 2012, con le  modalità di comunicazione sulla prosecuzione del rapporto di  lavoro oltre il termine inizialmente fissato (previsto dall'articolo 1, comma 9, let. f, della Legge n. 92/2012 - Riforma del Lavoro). La disposizione entra in vigore il 25 novembre 2012.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2012

Modalita' di comunicazione sulla prosecuzione del rapporto di  lavoro
oltre il termine inizialmente fissato. (12A11365) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in
materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, lettera f); 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
30 ottobre 2007 concernente le comunicazioni obbligatorie; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma  9,  lettera  f)  della
legge 28  giugno  2012,  n.  92,  occorre  fissare  le  modalita'  di
comunicazione della prosecuzione del  rapporto  di  lavoro  oltre  il
termine inizialmente fissato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  Il presente decreto definisce le modalita' di  comunicazione  della
prosecuzione del rapporto di lavoro  oltre  il  termine  inizialmente
fissato. 
                               Art. 2 
 
                     Modalita' di comunicazione 
 
  La  prosecuzione  del  rapporto  di   lavoro   oltre   il   termine
inizialmente fissato, va comunicata al centro per  l'impiego  ove  e'
ubicata la sede di lavoro secondo le modalita' di trasmissione di cui
al decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  30
ottobre 2007, concernente le comunicazioni obbligatorie. 
                               Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 10 ottobre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Fornero 


fonte: Gazzetta Ufficiale


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