Min. Lavoro:  liceità dell'appalto dei servizi infermieristici o di assistenza infermieristica

 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha risposto, in data 27 novembre 2007, ad un quesito del 19 novembre 2007 di questa Direzione Provinciale del Lavoro di Modena in merito alla possibilità di appaltare i "servizi infermieristici" o di "assistenza infermieristica" in presenza di di determinate caratteristiche qui evidenziate:

Risposta Ministeriale:

 

Appare non sussistere da parte del presunto appaltatore una autonoma organizzazione funzionale e gestionale, in quanto la stessa non può identificarsi con la mera predisposizione dei turni di lavoro e/o gestione amministrativa delle restrizioni. depone in tal senso la sentenza della Cassazione del 21 luglio 2006, n. 16788, con la quale si è espressamente chiarito che "soltanto in alcune ipotesi eccezionali (da accertare rigorosamente) l'autonoma imprenditoriale può essere ravvisata essenzialmente nella predisposizione della sola organizzazione del lavoro", in quanto "la regola generale richiede che l'attività appaltata sia supportata da mezzi e capitali propri dell'appaltatore".

La Corte precisa, altresì, con riferimento agli appalti interni - caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente . che il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera sussiste "tutte le volte in cui l'appaltatore/datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo".

Sul punto va, infine, ricordato che si ha ugualmente illecita fornitura di mere prestazioni lavorative anche nel caso in cui l'appaltatore sia fornito di una propria effettiva e autonoma organizzazione imprenditoriale, ma di fatto si limiti a prestate soltanto la manodopera, senza assumere su di se alcun rischio economico nell'esecuzione dei lavori appaltati (Cass. 25 luglio 2003, n. 11545 - n. 2014).

 

 

 

 La Risposta al Quesito

 

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