Min. Lavoro: liceità dell'appalto dei servizi infermieristici o di assistenza infermieristica
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha risposto, in data 27 novembre 2007, ad un quesito del 19 novembre 2007 di questa Direzione Provinciale del Lavoro di Modena in merito alla possibilità di appaltare i "servizi infermieristici" o di "assistenza infermieristica" in presenza di di determinate caratteristiche qui evidenziate:
l'attività prestata dall'appaltatore consiste nel fornire tutto il personale infermieristico occorrente al regolare funzionamento delle strutture del committente, tenuto conto che i parametri regionali impongono la presenza di un certo numero di infermieri in rapporto ai posti letto;
l'oggetto del contratto è sostanzialmente riconducibile allo svolgimento delle ordinarie mansioni del personale infermieristico che, altrimenti, il committente avrebbe dovuto assumere per rispettare i suddetti parametri normativi;
il reale oggetto del contratto è rilevato anche dalla clausola relativa al corrispettivo, pattuito semplicemente in relazione al numero dei lavoratori inviati e delle ore di lavoro prestate all'interno della struttura;
il cui restante personale amministrativo, sanitario ed ausiliario è invece assunto alle dirette dipendenze del committente, cosicché il ciclo produttivo del committente è svolto commistione dai propri dipendenti e da quelli dell'appaltatore, seppure distinti per mansioni;
l'appaltatore gestisce con un effettivo margine di autonomia soltanto la semplice predisposizione dei turni di lavoro del personale fornito alla struttura, così come farebbe un direttore del personale nei confronti del personale direttamente dipendente dal committente;
l'appaltatore fornisce anche un coordinatore del personale infermieristico, che risulta effettivamente presente nella struttura e cura effettivamente i rapporti con il medico che prescrive le terapie, riportate nella cartella clinica, ed eseguite da parte degli altri infermieri professionali impiegati dall'appaltatore;
in particolare si pone il problema di stabilire se, nella fattispecie, "in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto", l'organizzazione dei mezzi possa anche risultare esclusivamente dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (art. 29 D.L.vo n. 276/2003).
Risposta Ministeriale:
Appare non sussistere da parte del presunto appaltatore una autonoma organizzazione funzionale e gestionale, in quanto la stessa non può identificarsi con la mera predisposizione dei turni di lavoro e/o gestione amministrativa delle restrizioni. depone in tal senso la sentenza della Cassazione del 21 luglio 2006, n. 16788, con la quale si è espressamente chiarito che "soltanto in alcune ipotesi eccezionali (da accertare rigorosamente) l'autonoma imprenditoriale può essere ravvisata essenzialmente nella predisposizione della sola organizzazione del lavoro", in quanto "la regola generale richiede che l'attività appaltata sia supportata da mezzi e capitali propri dell'appaltatore".
La Corte precisa, altresì, con riferimento agli appalti interni - caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente . che il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera sussiste "tutte le volte in cui l'appaltatore/datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo".
Sul punto va, infine, ricordato che si ha ugualmente illecita fornitura di mere prestazioni lavorative anche nel caso in cui l'appaltatore sia fornito di una propria effettiva e autonoma organizzazione imprenditoriale, ma di fatto si limiti a prestate soltanto la manodopera, senza assumere su di se alcun rischio economico nell'esecuzione dei lavori appaltati (Cass. 25 luglio 2003, n. 11545 - n. 2014).
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