Regione Emilia Romagna: disposizioni in materia tributaria
La Regione Emilia Romagna ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, la Legge Regionale del 20 dicembre 2006 n. 19 che reca disposizioni in materia tributaria.
Le principali novitā riguardano la variazione dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF, inoltre, l'estinzione del contenzioso per importi inferiori a 16,53 euro.
Art. 1.
Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attivitā
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2006, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivitā produttive (IRAP) e'
determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite
ai settori di attivitā economiche, secondo la classificazione ATECOFIN
dell'Agenzia delle entrate:
divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio,
trattamento dei combustibili nucleari; divisione 40 - Produzione e distribuzione
di energia elettrica, di gas, di calore;
divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;
divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni
e i fondi pensione);
divisione 66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali
obbligatorie;
divisione 67 - Attivitā ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle
assicurazioni.
2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta
realizzata nel territorio della regione Emilia Romagna.
Art. 2.
Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2006, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF č fissata nella misura seguente:
a) 1,1%, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
b) 1,2%, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
c) 1,3%, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'addizionale stessa, compreso tra 20.001 euro e 25.000 euro;
d) 1,4%, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini
dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.
Art. 3.
Estinzione del contenzioso
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione
dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge
relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni
amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non
superi l'importo di 16,53 euro.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero
ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito
tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o
interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi
di versamento concernenti il medesimo
tributo.
Art. 4.
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il comma 1-bis dell'art. 7-bis della legge regionale 19 agosto
1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi).
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