Agenzia Entrate: deducibilità dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione
n. 131/E del 27 dicembre 2011, comunica le modalità con cui, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata
in vigore del
D.L.vo. n. 252 del 2005 (1° gennaio 2007), potranno portare in deduzione, dal
proprio reddito complessivo, nei venti anni successivi al quinto di
partecipazione a forme di previdenza integrativa, i contributi versati a queste
ultime, utilizzando – oltre all'ordinario plafond di deducibilità di euro
5.164,57 annui – un ulteriore "bonus" corrispondente a euro 2.582,29 annui, sino
a concorrenza dell'ammontare che corrisponde alla differenza positiva fra
l'importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi
cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche.
Tale possibilità è espressamente riconosciuta dall'articolo 8, comma 6, del citato
D.L.vo. n. 252 del 2005.
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