Min.Lavoro: indicazioni per interpretare la genuinità del contratto a progetto
La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con circolare n. 4 del 29 gennaio 2008, ha fornito le indicazioni operative, per i propri uffici periferici, al fine di uniformare l'attività di vigilanza riguardante le collaborazioni coordinate e continuative nelle modalità a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del Decreto Legislativo n. 276/2003.
La circolare fornisce delle indicazioni al fine di interpretare la genuinità del contratto:
forma scritta del contratto a progetto
specificità del progetto o del programma di lavoro o fase di esso (non può coincidere integralmente con l'attività principale o accessoria dell'impresa come risultante dall'oggetto sociale). In pratica, il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore.
verificare le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente (valutare la tipologia e le modalità in cui si esplica l'inserimento nell'organizzazione aziendale sopratutto con riguardo alle forme di coordinamento).
il contenuto della prestazione non deve essere elementare, ripetitivo e predeterminato in quanto non compatibile con una attività di carattere progettuale.
in capo al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, deve residuare una autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.
verifica del potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo stesso committente
il compenso non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma deve essere riferibile anche al risultato enucleato nel progetto.
elemento di valutazione per il disconoscimento del contratto a progetto potrebbe essere la mono-committenza
vanno attentamente valutate le proroghe ed i rinnovi del contratto di collaborazione.
Infine, la circolare evidenzia alcune tipologie di attività che mal si conciliano con quella del contratto a progetto:
addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali
addetti alle agenzie ippiche
autisti e autotrasportatori
babysitter e badanti
baristi e camerieri
commessi e addetti alle vendite
custodi e portieri
estetisti e parrucchieri
facchini
istruttori di autoscuola
letturisti di contatori
manutentori
muratori e qualifiche operaie dell'edilizia
piloti e assistenti di volo
prestatori di manodopera nel settore agricolo
addetti alle attività di segreteria e terminalisti
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