Min.Lavoro: i chiarimenti sulla tenuta del registro per lavoratori "mobili"
La Direzione Generale per l'attivitā ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota circolare prot. 25/SEGR/0001625 del 30 gennaio 2008, ha fornito i primi chiarimenti sulla disposizione, di cui all'art. 8 del D.L.vo 234/2007, che introduce l'obbligo di istituzione di un apposito registro ove annotare l'orario di lavoro effettuato dai lavoratori mobili da parte delle imprese di autotrasporto.
L'ambito di applicazione č nei confronti delle imprese che svolgono attivitā nel settore degli autotrasporti e sono, formalmente, inquadrate in tale ambito.
In particolare:
potrā essere utilizzato qualunque registro che contenga le generalitā, il numero di matricola del lavoratore ed il numero di ore complessive di attivitā.
costituisce un obbligo ulteriore rispetto alla tenuta dei regolamentari libri obbligatori (es. libro paga)
al fine di evitare inutili duplicazioni, l'annotazione deve avere ad oggetto soltanto i dati inerenti all'orario di lavoro del personale mobile, con esclusione degli altri dati giā contenuti nei libri citati
per ogni dipendente devono essere indicati:
cognome
nome
numero di matricola
numero di ore lavorate in ciascun giorno (tenendo distinte le ore straordinarie)
divieto di rimozione e obbligo di esibizione al personale di vigilanza
nel caso di impossibilitā alla registrazione dell'orario giornaliero (per mancato rientro giornaliero del lavoratore), annotazione entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento delle retribuzioni
assenza di spazi in bianco, scrittura con inchiostro indelebile, mancanza di abrasioni e cancellazioni visibili.
La sanzione amministrativa prevista va da 250 a 1.500 euro per le diverse condotte connesse alla omessa istituzione e alla non corretta tenuta del registro.
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