Consulta: rendita INAIL per caduta sul lavoro anche al figlio naturale

 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 86 del 27 marzo 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, comma 1, n. 2, del DPR n. 1124/1965, nella parte in cui esclude dalla rendita INAIL il figlio naturale rimasto orfano del genitore caduto sul lavoro. La disposizione è in contrasto con gli articoli 3 e 30 della Costituzione in quanto postula una discriminazione tra figli naturali e figli legittimi.

 

SENTENZA N. 86

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-         Francesco      AMIRANTE     Presidente

-         Ugo            DE SIERVO      Giudice

-         Paolo          MADDALENA         "

-         Alfio          FINOCCHIARO       "

-         Alfonso        QUARANTA          "

-         Franco         GALLO             "

-         Luigi          MAZZELLA          "

-         Gaetano        SILVESTRI         "

-         Sabino         CASSESE           "

-         Maria Rita          SAULLE            "

-         Giuseppe       TESAURO           "

-         Paolo Maria        NAPOLITANO         "

-         Giuseppe       FRIGO             "

-         Alessandro     CRISCUOLO         "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra M.R. in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore J.P.Q. e l'Inail, con ordinanza del 6 maggio 2008, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2008.

    Visti l'atto di costituzione di M.R. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

    uditi l'avvocato Maria Stefania Masini per M.R. e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.


 

Ritenuto in fatto

    1. – Con ordinanza del 6 maggio 2008, il Tribunale di Milano – nel corso del procedimento civile promosso dalla signora R.M., in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore J.P.Q., per il conseguimento della rendita Inail pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita dal suo convivente in conseguenza del decesso dello stesso, avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro, ovvero la somma di € 17.216,46, o, in subordine, per il riconoscimento del diritto del minore ad una rendita Inail pari al quaranta per cento della retribuzione annua del padre – ha sollevato, su eccezione della ricorrente, questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 (recte: art. 85, primo comma, numeri 1 e 2) del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Costituzione e agli artt. 12 e 13 del Trattato C.E.

    1. 1 – Il giudice a quo, con riguardo alla domanda proposta dalla signora R.M., in proprio, rileva che il predetto art. 85, primo comma, n. 1, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, prevedendo che, in caso di decesso del lavoratore, sia disposta una rendita per il coniuge nella misura del cinquanta per cento si porrebbe, anzitutto, in contrasto con l'art. 2 della Costituzione in quanto, non garantendo al convivente more uxorio la rendita del cinquanta per cento prevista invece per il coniuge, non offrirebbe adeguata tutela alla famiglia di fatto che, al pari di quella fondata sul matrimonio, rende possibile lo svolgimento della personalità dell'individuo.

    La norma censurata violerebbe anche l'art. 3 della Costituzione, negando il diritto alla rendita al convivente more uxorio anche quando la convivenza abbia acquistato i caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale.

    Sarebbe, ancora, violato l'art. 31 della Costituzione, sotto il profilo del vulnus al principio del favor familiaris, che obbliga lo Stato ad impegnarsi per promuovere ed agevolare il nucleo familiare qualunque sia la sua forma.

    Allo stesso favor si ispira anche la Convenzione sui diritti dell'infanzia, siglata a New York in data 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che, all'art. 27, impone agli Stati di adottare adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ad attuare il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente a consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale e sociale.

    Si lamenta, poi, la violazione dell'art. 38 Cost., in virtù del quale la Repubblica è direttamente investita delle funzioni di assistenza e previdenza sociale che garantiscano al lavoratore e ai familiari a suo carico un'adeguata protezione verso i rischi professionali e non.

    La norma censurata non consentirebbe al genitore non coniugato di provvedere al mantenimento dei propri figli e non preverrebbe né ridurrebbe in alcun modo le condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare.

    La norma censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione, non rispettando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato U.E., Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti sull'Infanzia). Infatti, il Trattato prevede, all'art. 13, un meccanismo attivabile dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, al fine di combattere le discriminazioni comunque verificatesi all'interno dell'Unione Europea. Inoltre, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 21, vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nascita e, al secondo comma, prevede che «nell'ambito d'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità Europea e del Trattato sull'Unione Europea, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza». Nel caso di specie, la ricorrente subirebbe una discriminazione in ragione della sua nazionalità, dal momento che se essa fosse stata convivente more uxorio con un cittadino non italiano o se il sig. Q. avesse subito l'incidente mortale in uno stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia (in base al Regolamento CEE 1408/71, la legge applicabile è infatti quella del Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa, a prescindere dalla residenza), la ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire l'indennità prevista in caso di decesso sul lavoro. L'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 sarebbe, dunque, illegittimo per contrasto con gli artt. 11 e 117 Costituzione, in quanto non rispetterebbe il vincolo derivante dalle norme di diritto comunitario e violerebbe l'art. 12 del Trattato C.E.

    1. 2. – Quanto alla domanda proposta da R.M. quale esercente la potestà sul figlio minore, osserva il giudice a quo che, ai sensi dell'art. 85, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in conseguenza di morte per infortunio, spetta una rendita pari al «venti per cento per ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto e/o riconoscibile e adottivo fino al raggiungimento del diciottesimo anno d'età ed il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori».

    La normativa, però – si rileva nella ordinanza – non prende in considerazione, tenuto anche conto dell'epoca in cui è stata adottata, l'ipotesi del decesso di un genitore in una situazione di famiglia di fatto consolidata, con la conseguenza che anche in questo caso viene erogato al figlio superstite solo il venti per cento della rendita. In tal modo, viene sottratta al figlio anche quella quota della rendita riservata al coniuge che è naturalmente destinata a soddisfare le esigenze del nucleo familiare e non soltanto quelle di sostentamento del coniuge stesso. Tale dato è riconosciuto anche dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia siglata a New York in data 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che, per garantire protezione e cure particolari al fanciullo, prevede la tutela anche della famiglia (non strettamente e giuridicamente intesa) come «unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed, in particolar modo, dei fanciulli». In particolare, l'art. 27 della Convenzione riconosce il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente a consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale spettando ai genitori la responsabilità fondamentale di assicurare le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. Di contro, spetta agli Stati aderenti alla Convenzione adottare «ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori». Proprio per effetto del richiamato art. 27 della Convenzione, il diniego opposto dall'Inail a riconoscere una rendita inferiore spettante alla madre sol perché non riconosciuta come «coniuge», inciderebbe sulle garanzie offerte al minore. Nella specie, infatti, la rendita spettante alla sig.ra R. M. sarebbe ridotta ad € 382,59 sol perché quest'ultima non era coniugata con il lavoratore deceduto.

    Al rimettente sembra incostituzionale che un adeguato sviluppo della personalità e della vita del minore J. Q. non possa essere equamente garantito perché i suoi genitori non erano uniti nel giuridico vincolo del matrimonio, e la soluzione adottata dalla normativa vigente non è condivisibile neppure là dove non riconosce la famiglia di fatto: al convivente superstite, infatti, non è riconosciuta alcuna rendita, laddove al minore dovrebbe essere riconosciuta quella quota di rendita aggiuntiva che, nell'ipotesi di famiglia giuridicamente riconosciuta, è conglobata nella rendita complessivamente destinata al coniuge nella sua qualità di superstite amministratore del menage familiare.

    Al riguardo, si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1985, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del predetto articolo nella parte in cui dispone che nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, ma esclude che detta rendita spetti anche all'orfano dell'unico genitore che l'ha riconosciuto.

    Secondo il rimettente la norma in questione violerebbe, dunque, il combinato disposto degli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione determinando una irragionevole disparità di trattamento tra i figli nati fuori dal matrimonio e quelli legittimi. Ogni minore ha infatti il diritto assoluto e inviolabile (art. 2) al pieno sviluppo della sua personalità (art. 3) e ad una vera famiglia (art. 30) che gli garantisca tale sviluppo. L'art. 30 della Costituzione risulterebbe violato sia sotto il profilo del diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, sia sotto il profilo dell'obbligo per il legislatore di assicurare a questi ultimi ogni tutela giuridica e sociale. Sarebbe violato anche l'art. 31 Costituzione, che, al secondo comma, sancisce il principio del favor sia nei confronti della famiglia sia del minore ed individua a livello costituzionale i cardini di un ampio programma di intervento a sostegno della famiglia e di protezione di infanzia e gioventù. Insieme a detta norma, anche l'art. 30 della Costituzione si impegna a considerare le singole disposizioni relative a gioventù e infanzia non quali forme episodiche di tutela e di soggetti istituzionalmente deboli, ma come elementi costitutivi di una strategia d'intervento legislativo fortemente innovativa. La predetta tutela, poi, trova esplicito riferimento nell'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, il quale sancisce il diritto dei bambini al benessere e afferma il principio dell'interesse superiore del bambino in tutti gli atti compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, e pari tutela viene garantita dai citati artt. 26 e 27 della citata Convenzione sui diritti dell'Infanzia.

    Ciò posto, il citato art. 85, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965 violerebbe l'art. 31 della Costituzione poiché non garantirebbe al minore idonea protezione economica, nonché l'art. 10 della Costituzione in quanto non conforme alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, dal momento che l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea così dispone: «In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente». La già citata Convenzione sui diritti dell'infanzia, all'art. 27, prevede espressamente che «gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale (...) gli Stati parte adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti». Invece, il minore J. Q. percepisce una rendita Inail pari al venti per cento della retribuzione annua relativa al padre, per un importo mensile pari ad € 382,59, di certo non sufficiente a garantirgli un livello sufficiente al suo sviluppo.

    Peraltro, l'art. 85, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965 sarebbe illegittimo anche perché in palese contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione, per violazione degli obblighi internazionali e di disposizioni contenute nelle citate convenzioni internazionali.

    2. – Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte privata del giudizio a quo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata sulla base di argomentazioni adesive a quelle contenute nella ordinanza di rimessione.

    3. – Nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione, rilevando che essa tende alla equiparazione della famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio, laddove la diversità delle due situazioni costituisce un punto fermo della giurisprudenza costituzionale, e, in mancanza di una espressa previsione legislativa, le tutele previdenziali previste per i componenti della famiglia basata sul matrimonio non sono estensibili a persone che difettano di tale status.

    Con riguardo, in particolare, alla seconda questione sollevata, l'ordinanza presenta, secondo l'Autorità intervenuta, un profilo di perplessità o di carenza di autosufficienza, non apparendo lo status del minore ben definito, e non essendo chiaro, in particolare, se lo stesso sia orfano anche della madre naturale né se sia stato riconosciuto da un solo genitore.


 

Considerato in diritto

    1. – Il Tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, n. 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede che, in caso di decesso del lavoratore per infortunio, sia disposta una rendita per il coniuge nella misura del cinquanta per cento della retribuzione percepita dal lavoratore stesso, senza garantire alcunché al convivente more uxorio, per violazione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto non garantirebbe adeguata tutela alla famiglia di fatto; dell'art. 3 Cost., poiché negherebbe il diritto alla rendita al convivente anche quando la convivenza abbia acquistato i caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale; dell'art. 31 Cost., ponendosi in contrasto con il principio del favor familiaris, che obbliga lo Stato ad impegnarsi per promuovere ed agevolare il nucleo familiare qualunque ne sia la forma; dell'art. 38 Cost., non consentendo al genitore non coniugato di provvedere al mantenimento dei propri figli, e non prevenendo né riducendo in alcun modo le condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare; degli artt. 11 e 117 Cost., per il contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia, siglata a New York in data 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176).

    Il giudice a quo dubita, altresì, della legittimità costituzionale dello stesso art. 85, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede che, in conseguenza della morte per infortunio del lavoratore, sia disposta una rendita del venti per cento della retribuzione dallo stesso percepita per ciascun figlio ovvero del quaranta per cento per gli orfani di entrambi i genitori, senza prendere in considerazione la ipotesi del decesso di un genitore in una situazione di famiglia di fatto consolidata, con la conseguenza che anche in questo caso viene erogata al figlio superstite solo una rendita pari al venti per cento della retribuzione del lavoratore deceduto, per violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento che determinerebbe tra i figli nati fuori dal matrimonio e quelli legittimi; dell'art. 30 Cost., sia sotto il profilo del diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, sia sotto il profilo dell'obbligo per il legislatore di assicurare a questi ultimi ogni tutela giuridica e sociale; dell'art. 31 Cost., ponendosi in contrasto con il principio del favor sia nei confronti della famiglia che del minore; degli artt. 11 e 117 Cost., per il contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia).

    2. – La prima questione si incentra sulla mancata equiparazione del convivente al coniuge del lavoratore agli effetti della corresponsione della rendita Inail in caso di infortunio sul lavoro che abbia avuto per conseguenza il decesso dello stesso lavoratore.

    Tale questione è manifestamente infondata sulla base delle considerazioni che seguono.

    Questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza la diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, in ragione dei caratteri di stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo, individuando le ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi nella circostanza che il rapporto coniugale trova tutela diretta nell'art. 29 Cost. (ordinanza n. 121 del 2004).

    Con riferimento, in particolare, alla materia pensionistica, deve essere riconfermato il principio enunciato dalla sentenza n. 461 del 2000, secondo cui la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. E', quindi, da escludere che nella disciplina censurata sia ravvisabile un vulnus agli artt. 2, 3, 31 e 38 Cost. (cfr. ordinanza n. 444 del 2006).

    Né si può prendere in considerazione la censura relativa ad un presunto vulnus degli artt. 11 e 117 Cost. sotto il profilo del contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia), dato che detti vincoli ed obblighi non sono individuati in modo preciso.

    3. – La seconda questione è ammissibile e fondata.

    3.1. – L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale per non risultare dall'ordinanza ben definito lo status del minore, non essendo chiaro se lo stesso sia orfano anche della madre naturale, né se sia stato riconosciuto da un solo genitore, non è fondata.

    Dall'ordinanza emerge, infatti, che la ricorrente ha proposto la domanda di attribuzione della rendita infortunistica spettante al minore nella qualità di genitore esercente la potestà su quest'ultimo: ciò è sufficiente per concludere che il minore non è orfano della madre ed è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

    3.2. – La questione risulta, pur in assenza di una specificazione da parte del rimettente, proposta in via subordinata rispetto alla prima, dal momento che l'attrice del giudizio a quo aveva richiesto – in mancanza del conseguimento della rendita Inail nella misura del cinquanta per cento della retribuzione percepita dal convivente in conseguenza del decesso di quest'ultimo, avvenuto a causa di un infortunio sul lavoro – il riconoscimento, in qualità di esercente la potestà sul figlio minore, di una rendita, in favore del minore medesimo, pari al quaranta per cento della retribuzione percepita dal padre.

    Deve premettersi che, poiché la questione attiene all'interesse del minore figlio naturale riconosciuto, essa, pur sollevata nell'ambito di una fattispecie concernente il figlio nato da una coppia convivente more uxorio, deve considerarsi riferita in generale al figlio naturale riconosciuto.

    Con riferimento a tale questione, attinente alla mancata previsione che, in conseguenza della morte per infortunio del lavoratore, sia disposta una rendita del quaranta per cento della retribuzione dallo stesso percepita in favore del figlio nato fuori dal matrimonio, deve anzitutto osservarsi che il censurato art. 85, primo comma, n. 2, del citato D.P.R. n. 1124 del 1965, prevede che, in caso di infortunio sul lavoro seguito da decesso, sia corrisposta una rendita pari al venti per cento della retribuzione del lavoratore a ciascun figlio fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e al quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori.

    Dall'esame della ordinanza si deduce che il rimettente auspica una pronuncia che applichi la disciplina prevista, nella materia de qua, per l'orfano di entrambi i genitori (rendita pari al quaranta per cento della retribuzione del lavoratore deceduto) al figlio minore di una coppia non coniugata, ma stabilmente convivente, in caso di morte di uno solo dei genitori, ipotesi nella quale il minore ha diritto alla sola rendita pari al venti per cento della retribuzione del genitore deceduto, senza potere usufruire del sostegno economico che, indirettamente, gli perverrebbe dall'attribuzione all'altro genitore della rendita pari al cinquanta per cento, legittimamente negata al convivente.

    3. 3. – La norma impugnata, nello stabilire che la rendita infortunistica spetta nella misura del venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e del quaranta per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori, introduce una discriminazione fra figli naturali e figli legittimi che si pone in contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost.

    Infatti, mentre la morte del coniuge per infortunio comporta, in presenza di figli legittimi, l'attribuzione della rendita al superstite nella misura del cinquanta per cento ed a ciascuno dei figli nella misura del venti per cento, la morte per infortunio di colui che non è coniugato ed ha figli naturali riconosciuti non comporta l'attribuzione al genitore superstite di alcuna rendita per infortunio, mentre i figli hanno diritto solo al venti per cento di detta rendita.

    E' bensì vero che i figli, legittimi o naturali riconosciuti, godono – in caso di infortunio mortale del loro genitore – della rendita infortunistica nella stessa misura, ma la discriminazione deriva dal fatto che solo i figli legittimi, e non anche quelli naturali, possono godere di quel plus di assistenza che deriva dall'attribuzione al genitore superstite del cinquanta per cento della rendita.

    Infatti il minore, pur trovandosi, ai fini della determinazione della misura della rendita infortunistica, in una condizione analoga a quella di chi ha perso entrambi i genitori – non essendo destinatario di alcun beneficio economico, neppure indiretto, a tali fini, per la sopravvivenza dell'altro genitore, cui non spetta, in quanto non coniugato, alcuna rendita – ha diritto solo al venti per cento di essa, e non anche al quaranta per cento spettante agli orfani di entrambi i genitori.

    Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale.

    3. 4. – L'accoglimento della questione in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. comporta l'assorbimento degli altri profili di censura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, numero 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale;

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, numero 1, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Costituzione e degli artt. 12 e 13 del Trattato CE, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

 

 

 

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