INPS: istruzioni sui trattamenti integrativi previsti dall’art. 19, comma 1, della legge n. 2/2009

 

L’INPS, con il messaggio n. 6731 del 24 marzo 2009, riallacciandosi sia alla circolare n. 39 che alla nota del Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all’Occupazione, Divisione IV - del 13 marzo 2009 (prot. 4/PROV/56), indirizzata oltre che all’Istituto, agli Assessorati al Lavoro delle Regioni e delle Province Autonome ed alle Direzioni Regionali del Lavoro, ha fornito alcune indicazioni relative alla piena agibilità degli istituti relativi alla lettera a (indennità di disoccupazione ordinaria, per 90 giorni nell’anno solare, in favore dei soggetti sospesi, per crisi aziendali od occupazionali, in possesso dei requisiti per il “godimento” della stessa, ma che non usufruiscono di altro ammortizzatore), alla lettera b (indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per 90 giorni nell’anno solare, in favore dei soggetti sospesi, per crisi aziendali od occupazionali, in possesso dei requisiti per il “godimento” della stessa, ma che non usufruiscono di altro ammortizzatore), alla lettera c (indennità di disoccupazione con requisiti ordinari per 90 giorni durante il periodo di vigenza del contratto, in favore degli apprendisti in forza al 28 novembre 2008, con un’anzianità di servizio di almeno 3 mesi, sospesi o licenziati dal proprio datore di lavoro).
La norma di riferimento prevede l’intervento dell’Ente bilaterale che deve contribuire in una misura non inferiore al 20% dell’importo complessivamente erogato.
L’Istituto, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro con la nota sopra citata, ha affermato che nelle ipotesi in cui manchi l’intervento dell’Ente bilaterale (perché, ad esempio, non costituito, o perché il datore di lavoro non è aderente o per qualsiasi altra causa), i periodi di tutela previsti dall’art. 19, comma 1, della legge n. 2/2009 si considerano esauriti ed i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.
Nei rapporti di somministrazione, il beneficio spetta in caso di interruzione o di fine anticipata della missione, qualora sia previsto dagli Enti bilaterali.
Il datore di lavoro deve effettuare all’Istituto, ex comma 1-bis, una comunicazione i cui contenuti riguardano la data di sospensione dell’attività e le motivazioni, i nominativi dei prestatori interessati e la dichiarazione che subordina l’eventuale ricorso all’utilizzo della CIGS o di mobilità in deroga, all’esaurimento dei periodi di tutela previsti alle lettere a, b e c, del comma 1.
Per completezza di informazione appare necessario ricapitolare alcuni concetti presenti nelle lettere a), b) e c), cosa che si ritiene di notevole importanza per gli operatori:

  1. requisiti per l’indennità ordinaria di disoccupazione: sono 2 anni di anzianità assicurativa, di cui uno nel biennio precedente;

  2. requisiti per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: il diritto all’indennità scatta con almeno 78 giornate lavorative nell’anno precedente, in assenza di un anno di contribuzione nel biennio;

  3. misura dell’indennità ordinaria: essa è del 60% dell’ultima retribuzione per 6 mesi, del 50% nei 3 mesi successivi e del 40% nell’ultimo trimestre. Ovviamente, essendo il trattamento concesso per un massimo di 90 giorni nell’anno solare (v. anche circ. INPS n. 39/2009), esso è del 60%. La sospensione può essere continuativa o si può giungere al tetto massimo anche come sommatoria tra più periodi;

  4. misura dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: essa è del 30% dell’ultima retribuzione;

  5. sospensione programmata: non è riconosciuta alcuna indennità;

  6. contratto a tempo parziale di tipo verticale: non spetta alcuna indennità, secondo la previsione delle lettere a) e b). Essa appare coerente con l’indirizzo espresso dall’INPS e dalla Corte di Cassazione (Cass., 21 dicembre 2006, n. 27287) la quale ha ribadito che in tale tipologia non può parlarsi di disoccupazione involontaria ma di libera scelta delle parti che hanno determinato in tal modo la loro prestazione lavorativa;

  7. crisi aziendali ed occupazionali: con tale frase si intendono fenomeni involutivi a carattere transitorio riferibili a crisi di mercato valutabili anche sulla base degli indicatori economici e finanziari, a mancanza di lavoro o di commesse, a mancanza di materie prime ed a contrazione dell’attività, alla crisi susseguente al venir meno di commesse da parte di altra impresa con un influsso gestionale prevalente (per il concetto si rinvia a quello contenuto nella legge n. 223/1991 per giustificare la richiesta di CIGS per un’impresa artigiana con più di 15 dipendenti), eventi improvvisi (non solo metereologici) non affrontabili dall’impresa per la loro rapidità e per l’impossibilità (es. crisi di un Paese con il quale pervengono la maggior parte delle commesse), ritardi nei pagamenti da parte dei committenti;

  8. apprendistato: la dizione operata dalla lettera c) non esclude alcuna tipologia contrattuale, con la conseguenza che la norma trova applicazione in tutte le ipotesi previste dal D.L.vo n. 276/2003 (articoli 48, 49 e 50), nonché in quello “ex lege” n. 196/1997. I requisiti essenziali per il “godimento” (90 giorni complessivi per tutto l’arco di durata dell’apprendistato sia in caso di sospensione che in quello di licenziamento) sono: essere in forza alla data del 28 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008) ed avere almeno un’anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 3 mesi. L’indennità riconosciuta è quella di disoccupazione con requisiti normali (60% dell’ultima retribuzione).


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