INPS: CIG ordinaria e autorizzazione prima della ripresa dell’attività
L'INPS, con il messaggio n. 6990 del 27
marzo 2009, ha dettato nuove norme interpretative per le commissioni provinciali
per la cassa integrazione guadagni, relative al concetto di “ripresa
dell’attività produttiva”.
Nella valutazione degli elementi alla base della concessione del trattamento, la
commissione deve valutare una serie di elementi, tra cui anche la valutazione
del datore di lavoro circa la previsione di ripresa dell’attività. Da ciò si
deduce, quindi, la non necessità di attendere la effettiva ripresa dell’attività
per l’autorizzazione. La commissione deve valutare il contesto economico
produttivo e le situazioni complessive che vanno valutate al momento in cui è
avvenuta la contrazione dell’attività.
Su tale cambio di orientamento ha inciso la grave situazione in cui versa il
Paese, atteso che il mancato accoglimento della richiesta di CIGO, per la
mancata ripresa dell’attività, rischia, oggettivamente, di aggravare lo “status”
di molte imprese.
L’Istituto ricorda come anche per la proroga, in casi eccezionali, dopo le 13
settimane, fino a 12 mesi, non sia prevista esplicitamente la ripresa
dell’attività tra i 2 periodi.
Anche l’”aggancio” tra un periodo di CIGO ed uno di CIGS non va valutato
negativamente dalla commissione provinciale, sì da portarla a negare il
requisito della temporaneità per la CIGO, in quanto i presupposti tra l’uno e
l’altro trattamento integrativo sono diversi, in quanto la situazione
complessiva può ben essersi aggravata durante la sospensione.
Vale la pena di ricordare come il concetto di “ripresa dell’attività”, derivante
sia dal D.L.vo n. 869/1947 che dalla legge n. 164/1975, implichi soltanto una
previsione “ex ante” del datore di lavoro, formulata al momento della
presentazione della domanda. Anche secondo la Corte di Cassazione (Cass., n.
6760/1982) la “valutazione prognostica” deve essere fatta prima e non dopo .
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it