INPS: CIG ordinaria e autorizzazione prima della ripresa dell’attività

 

L'INPS, con il messaggio n. 6990 del 27 marzo 2009, ha dettato nuove norme interpretative per le commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni, relative al concetto di “ripresa dell’attività produttiva”.
Nella valutazione degli elementi alla base della concessione del trattamento, la commissione deve valutare una serie di elementi, tra cui anche la valutazione del datore di lavoro circa la previsione di ripresa dell’attività. Da ciò si deduce, quindi, la non necessità di attendere la effettiva ripresa dell’attività per l’autorizzazione. La commissione deve valutare il contesto economico produttivo e le situazioni complessive che vanno valutate al momento in cui è avvenuta la contrazione dell’attività.
Su tale cambio di orientamento ha inciso la grave situazione in cui versa il Paese, atteso che il mancato accoglimento della richiesta di CIGO, per la mancata ripresa dell’attività, rischia, oggettivamente, di aggravare lo “status” di molte imprese.
L’Istituto ricorda come anche per la proroga, in casi eccezionali, dopo le 13 settimane, fino a 12 mesi, non sia prevista esplicitamente la ripresa dell’attività tra i 2 periodi.
Anche l’”aggancio” tra un periodo di CIGO ed uno di CIGS non va valutato negativamente dalla commissione provinciale, sì da portarla a negare il requisito della temporaneità per la CIGO, in quanto i presupposti tra l’uno e l’altro trattamento integrativo sono diversi, in quanto la situazione complessiva può ben essersi aggravata durante la sospensione.
Vale la pena di ricordare come il concetto di “ripresa dell’attività”, derivante sia dal D.L.vo n. 869/1947 che dalla legge n. 164/1975, implichi soltanto una previsione “ex ante” del datore di lavoro, formulata al momento della presentazione della domanda. Anche secondo la Corte di Cassazione (Cass., n. 6760/1982) la “valutazione prognostica” deve essere fatta prima e non dopo .

 


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