Min.Lavoro: interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze - rilascio autorizzazioni

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la lettera circolare prot. n. 32/7247/14.01.05.01 del 29 marzo 2012, con la quale fornisce le istruzioni operative in merito alla competenza per l'emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro nel caso di "gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza". La specifica nasce dalla modifica all'articolo 17 del D.L.vo n. 151/2001 da parte dell'articolo 15 del Decreto Legge n. 5/2012 (c.d. decreto sulle semplificazioni), che ha assegnato alle A.S.L. (Aziende Sanitarie Locali) la relativa competenza (togliendola alle DTL) a far data dal 1° aprile 2012.

Il problema è sorto in considerazione del fatto che la norma prevede che le ASL autorizzino l'astensione dal lavoro "con le modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", cosa che non è ancora avvenuta. Nelle more dell'Accordo ed al fine di assicurare l'espletamento del servizio, volto a tutelare la salute delle donne gestanti, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno che i propri uffici periferici (DTL) concludessero specifiche intese per consentire, nei tempi dovuti, l'emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata. Nelle more della definizione delle predette intese, sarà comunque assicurato, dagli Uffici Territoriali del Lavoro, il servizio in questione.

L'intesa stipulata tra le DTL e le Aziende Sanitarie Locali durerà fin tanto che non vi sarà la convocazione, da parte delle Regioni, della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, che evidenzierà le modalità di rilascio delle autorizzazioni in oggetto.

 


La Lettera circolare del 29 marzo 2012  Iscriviti alla Newsletter gratuita

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