Parti sociali: accordo interconfederale sulla rappresentanza sindacale
E' stato sottoscritto, in data 28 giugno 2011, da Confindustria, CGIL, CISL e UIL l’accordo interconfederale sulla rappresentanza sindacale. Ritenendo di fare cosa utile la DPL di Modena riassume i punti essenziali dell’accordo:
Efficacia dei contratti collettivi aziendali. Nelle imprese in cui sono presenti le RSA, costituite, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300/1970, dalle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva,, i contratti collettivi aziendali acquistano efficacia se approvati dalle RSA destinatarie della maggioranza delle deleghe. I lavoratori sono chiamati al voto, per l’approvazione delle intese aziendali, entro dieci giorni, qualora la richiesta pervenga da una organizzazione firmataria dell’accordo interconfederale o da almeno il 30% dei lavoratori dell’impresa. La consultazione è valida se hanno partecipato il 50% più uno degli aventi diritto. L’accordo si ritiene respinto con il voto della maggioranza semplice;
Esigibilità degli impegni assunti attraverso la contrattazione collettiva. Le c.d. “clausole di tregua sindacale” previste dalla contrattazione collettiva aziendale, finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la pattuizione collettiva sono vincolanti per le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le associazioni operanti all’interno dell’impresa ma non per i singoli lavoratori;
Retroattività. I criteri individuati sia per la rappresentanza che per l’esigibilità non assumono valore retroattivo;
Deroghe alla contrattazione nazionale. Gli accordi aziendali hanno la possibilità di definire, anche in via sperimentale, intese che modificano la regolamentazione fissata dalla contrattazione collettiva nazionale: tutto questo nei limiti e con le procedure previste dai CCNL. Ove non previsto ed in attesa dei rinnovi, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze aziendali e d’intesa con le strutture territoriali possono disciplinare intese modificative concernenti le prestazioni lavorative, gli orari e l’organizzazione del lavoro, per gestire sia le situazioni di crisi che in presenza di investimenti significativi finalizzati allo sviluppo economico ed occupazionale;
Certificazione della rappresentatività. Il “peso” delle organizzazioni sindacali viene definito i dati associativi riferiti alle deleghe dei lavoratori, il cui numero verrà certificato dall’INPS, tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali Uniemens a seguito di convenzione tra l’Istituto e le parti stipulanti l’accordo interconfederale. I dati raccolti e certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, andranno “ponderati” con i consensi ottenuti nelle elezioni delle RSU che andranno rinnovate con cadenza triennale, anche questi inviati dalle organizzazioni sindacali allo stesso CNEL. La legittimazione a negoziare scaturisce dal fatto che il dato di rappresentatività come sopra realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il CCNL;
Funzione dei contratti aziendali. Dopo aver sottolineato che il CCNL si pone come garante per la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni a tutti gli addetti che operano nello specifico settore, si afferma che la contrattazione collettiva aziendale si esercita, in tutto o in parte, sulle materie delegate dal CCNL o dalla legge (su quest’ultimo punto, si pensi a “spunti” rinvenibili, ad esempio, nel D.L.vo n. 66/2003 e nel D.L.vo n. 368/2001);
Efficacia dei contratti collettivi aziendali. Le parti economiche e normative contenute negli accordi aziendali sono efficaci per tutti i dipendenti e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie dell’accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie;
Sollecitazioni al Governo. Le parti sociali nel ribadire il proprio impegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale chiedono al Governo di incrementare e rendere strutturali, nonché facilmente accessibili, le misure, di cui è già stata riscontrata l’efficacia, relative alla c.d. “detassazione” finalizzata alla retribuzione concernente il raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed efficacia.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it