Min.Ambiente: regolamento per la consultazione del personale sui piani di emergenza interni

 

Il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2009, il  Decreto n. 138 del 26 maggio 2009, contenente  Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale sui piani di emergenza interni.

 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


DECRETO 26 maggio 2009 , n. 138
 

  Regolamento  recante la disciplina delle forme di consultazione del
personale  che  lavora  nello  stabilimento  sui  piani  di emergenza
interni,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334. (09G0146)
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto  il  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale
e'  stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre
1996,  relativa  al  controllo  dei  pericoli  di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose;
  Visto   in   particolare   l'articolo  11,  comma  5,  del  decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  che prevede che il Ministro
dell'ambiente,  con  regolamento  da adottarsi ai sensi dell'articolo
17,  comma  3,  della legge del 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le
forme  di  consultazione  del personale che lavora nello stabilimento
relativamente al piano di emergenza interno;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 settembre 2005, n. 238, recante
attuazione  della  direttiva  2003/105/CE,  che modifica la direttiva
96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei
pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi con determinate sostanze
pericolose;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 2009;
  Vista  la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota del 15 aprile 2009;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                Ambito di applicazione e definizioni

  1.  Il  presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11, comma
5,  del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n. 334 e successive
modificazioni, disciplina le forme di consultazione del personale che
lavora  negli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 8
del   medesimo   decreto,   ivi  compreso  il  personale  di  imprese
subappaltatrici  a lungo termine, relativamente alla predisposizione,
alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interno.
  2.  Ai  fini  del  presente  regolamento, per «personale che lavora
nello stabilimento» si intende:
   -  il  personale  dirigente,  i  quadri  e gli impiegati tecnici e
amministrativi e gli operai che prestano servizio nello stabilimento;
   -  il  personale  preposto all'esercizio degli impianti o depositi
e/o agli interventi di emergenza;
   -  il  personale  interno,  alle  dipendenze  di terzi o autonomo,
preposto, anche solo periodicamente, alla manutenzione degli impianti
o  depositi,  ovvero  preposto  ad  operazioni  comunque connesse con
l'esercizio degli impianti o depositi;
   -  il  personale  interno,  alle  dipendenze  di terzi o autonomo,
preposto  a  servizi  generali  o  che  accede  allo stabilimento per
qualsiasi altro motivo di lavoro.
                               Art. 2.

 Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento

  1.  Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  n. 334 del 1999, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1,
consulta  il  personale  che  lavora  nello  stabilimento  tramite  i
rappresentanti  dei  lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo
47  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e successive
modificazioni.
  2.  Ai fini della consultazione il gestore mette a disposizione dei
rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  almeno quindici
giorni   prima   dell'incontro   di  cui  al  comma  3,  le  seguenti
informazioni:
   a)   gli  elementi  dell'analisi  dei  rischi  utilizzati  per  la
predisposizione del piano di emergenza interno;
   b) lo schema di piano di emergenza interno;
   c)  ogni  altro  elemento  utile  alla  comprensione  del piano di
emergenza interno e comunque ogni documento rilevante.
  3.  Prima  di adottare, rivedere o aggiornare il piano di emergenza
interno   il   gestore   o   i   suoi   rappresentanti  incontrano  i
rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza. Dell'incontro e'
redatto  apposito verbale, che e' depositato presso lo stabilimento a
disposizione  delle autorita' competenti di cui agli articoli 21 e 25
del  decreto  legislativo  n. 334 del 1999 ed e' parte integrante del
piano di emergenza interno.
  4.  I  rappresentanti  dei  lavoratori  per la sicurezza, nel corso
dell'incontro  di  cui  al  comma 3, possono formulare osservazioni o
proposte  sullo  schema di piano di emergenza interno, delle quali il
gestore  tiene  conto nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo
1, comma 1.
  Il  presente  regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana, previo visto e registrazione della Corte
dei conti.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
   Roma, 26 maggio 2009

                                          Il Ministro : Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
   territorio, registro n. 9, foglio n. 147

 

 


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