COVIP: disposizioni per parità di trattamento di genere nelle forme pensionistiche complementari collettive
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con la Deliberazione del 21 settembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2011, ha fornito le disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive.
Disposizioni in ordine alla parita' di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive. (11A12690) LA COMMISSIONE Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto in particolare l'art. 19, comma 2 del decreto n. 252/2005 in base al quale la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare; Visto inoltre l'art. 19, comma 3, lett. a) del decreto n. 252/2005, il quale dispone che per l'esercizio della vigilanza la COVIP puo' disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito: decreto n. 198/2006), recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, e in particolare il Titolo I del Libro III, recante disposizioni in materia di pari opportunita' nel lavoro; Visto l'art. 25 del decreto n. 198/2006, recante disposizioni in tema di discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro; Visto l'art. 30-bis del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive e individua le condizioni in presenza delle quali possono essere fissati livelli differenti di prestazioni per tenere conto di elementi di calcolo attuariale o altri elementi differenziali in conseguenza dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso; Visti gli artt. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006, disciplinanti la costituzione e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 50-bis del decreto n. 198/2006, in base al quale i contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, linee guida e buone prassi per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale connesse al rapporto di lavoro; Visto l'art. 55-quater del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196, in materia, tra l'altro, di parita' di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi; Considerato che la vigilanza sulla pertinenza e accuratezza dei dati attuariali e statistici utilizzati dalle imprese di assicurazione e' di competenza dell'ISVAP; Rilevato che nell'ambito della previdenza complementare vi sono forme pensionistiche che erogano le prestazioni avvalendosi di imprese di assicurazioni e altre che erogano le prestazioni direttamente; Ritenuto che le prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione ricadano sotto il disposto dell'art. 55-quater del decreto n. 198/2006; Rilevata la necessita' di dettare, per quanto di propria competenza, disposizioni in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, in conformita' all'art. 30-bis del decreto n. 198/2006; Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 9 giugno 2011; A d o t t a le seguenti Disposizioni: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intendono per: a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme indicate nell'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto n. 252 del 2005 che abbiano iscritti attivi; b) «erogazione diretta delle prestazioni»: l'erogazione effettuata dalle forme pensionistiche senza avvalersi di imprese di assicurazione; c) "discriminazione diretta e indiretta»: le situazioni individuate nell'art. 25 del decreto n. 198/2006; d) «Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici": il Comitato previsto dall'art. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006. Art. 2 Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione le condizioni di accesso e la contribuzione 1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lett. a) e b) del decreto n. 198/2006 e' vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di' accesso, l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi. 2. Non possono essere pertanto previste, e se previste devono essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l'area dei soggetti che possono aderire alle farine pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l'adesione, nonche' le regole in materia di determinazione della misura e delle modalita' di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso. 3. Le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti. Art. 3 Divieto di discriminazione in materia di prestazioni, trattamenti diversificati consentiti e obblighi di verifica 1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lett. c) del decreto n. 198/2006 e' vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive che eroghino direttamente le prestazioni, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il relativo calcolo, nonche' le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni. 2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti. 3. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che, rientrando nelle categorie indicate dall'art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facolta' ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. 4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un'apposita relazione nella quale attestano che l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere un'indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilita'. 5. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l'utilizzo del fattore sesso, per una o piu' categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro 60 giorni dall'acquisizione del bilancio tecnico, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate. 6. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che definiscono elementi differenziali ai sensi del comma 3 ne danno informativa agli iscritti e ai potenziali iscritti nelle forme ritenute piu' opportune. 7. In sede di prima applicazione delle presenti Disposizioni, le forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 3 inoltrano alla COVIP, entro e non oltre il 31 ottobre 2011, un'apposita relazione, redatta conformemente a quella indicata al precedente comma 4. Art. 4 Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati 1. La COVIP raccoglie, pubblica e aggiorna sula proprio sito internet l'elenco delle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e si avvalgono della facolta' di cui all'art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006 e i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo delle prestazioni. Art. 5 Relazione della COVIP 1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni. Art. 6 Pubblicazione e entrata in vigore 1. Le presenti Disposizioni sono pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet dell'Autorita' ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2011 Il Presidente: Finocchiaro |