Min. Lavoro: le modalità sanzionatorie dei libri obbligatori dal 25 giugno al 18 agosto 2008
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emanato, in data 30 ottobre 2008, una nota di chiarimento per i propri ispettori circa le modalità sanzionatorie del Libro unico del lavoro nel periodo transitorio dal 25 giugno al 18 agosto 2008.
La maxisanzione per le violazioni relative alla istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori non è applicabile in relazione alle condotte poste in essere dal 25 giugno 2008;
Dopo il 25 giugno 2008, qualora il libro paga, sezione presenze, ovvero il libro unico del lavoro era tenuto da un consulente abilitato, l'omessa esibizione, degli stessi, poteva essere sanzionata solo una volta decorsi 15 giorni dalla richiesta del personale ispettivo.
Sempre dopo il 25 giugno 2008, l'aggiornamento del libro paga, sezione presenze, ovvero il libro unico del lavoro deve essere effettuato entro e non oltre il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. In considerazione di ciò, sempre dalla stessa data, non possono essere sanzionate violazioni attinenti all'obbligo di aggiornare il libro presenze entro il giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
Per tutte le violazioni accertate nel periodo dal 25 giugno al 18 agosto 2008, relative alla omessa istituzione, esibizione e non corretta tenuta dei libri obbligatori, dovrà essere applicata la sanzione prevista dall'art. 195 del DPR 1124/1965.
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