Consulta: la pronuncia sulla “legge Biagi"
Con sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005, la
Corte Costituzionale , riunendo più procedimenti relativi a ricorsi presentati
dalle Regioni Marche, Emilia – Romagna, Toscana, Basilicata e Provincia Autonoma
di Trento contro alcuni aspetti della legge n. 30/2003 e del successivo D. L.vo
n. 276/2003 ha affermato la piena costituzionalità delle norme impugnate, fatta
eccezione dell’art. 22, comma 6 e dell’art. 60 del D. L.vo n. 276/2003.
La Consulta ha, sostanzialmente, affermato che la disciplina di qualsiasi
rapporto di lavoro è di competenza esclusiva dello stato in quanto rientrante
nel c.d. “ordinamento civile” riservato dall’art. 117 della Costituzione alla
competenza esclusiva dello Stato.
Le uniche due disposizioni per le quali è stata dichiarata la illegittimità
costituzionale sono:
a) l’art. 22, comma 6, del D. L.vo n. 276/2003 con il quale si affermava
(riprendendo “in toto” quanto già contenuto nell’art. 2, comma 8, della legge n.
196/1997) che “la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva
di cui all’art. 4 – bis del D. L.vo n. 181/2000 (la vecchia riserva del “12%” in
favore delle fasce deboli, abrogata a livello nazionale, e rinviata alle
determinazioni regionali) non si applicano in caso di somministrazione”. Tale
disposizione è stata cassata per carenza di delega;
b) l’art. 60 che ha disciplinato i tirocini estivi di orientamento. Tale
disposizione prevedeva la possibilità di tirocini estivi nelle imprese con le
modalità contenute nel D. M. n. 142/1998. La norma è stata cassata in quanto non
pone in essere un rapporto di lavoro e non è preordinata alle assunzioni, ma
attiene alla formazione professionale, la cui competenza esclusiva è riservata
alle Regioni.
Il conrtenuto della pronuncia della Corte Costituzionale è estremamente
esaustivo anche per i punti oggetto di doglianza non accolti e pertanto ad esso
si rinvia.
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