ARAN: il CCNL del comparto regioni e autonomie locali
L'ARAN ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2009, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali (biennio economico 2008-2009).
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non Il giorno 31 luglio 2009, alle ore 12,00, ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2008-2009 tra: L'A.Ra.N. nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato) e le seguenti: organizzazioni sindacali: CGIL FP (firmato) CISL FPS (firmato) UIL FPL (firmato) CSA Regione e autonome locali (ammessa con riserva) (firmato) confederazioni sindacali: CGIL (firmato) CISL (firmato) UIL (firmato) CISAL (ammessa con riserva) (firmato) Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali relativo al biennio economico 2008-2009. Allegato TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Art. 1. Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali indicati dall'art. 9, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007, di seguito denominati «Enti», in servizio alla data del 1° gennaio 2008 o assunto successivamente. 2. Al personale delle IPAB, ancorche' interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. 3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilita' in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l'ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale. 4. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli. 5. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli Enti interessati con idonea pubblicita' da parte dell'ARAN. 6. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 5. 7. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001. 8. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL. TITOLO II IL TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I Art. 2. Stipendi tabellari 1. Lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella B allegata al CCNL dell'11 aprile 2008, e' incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A, allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste. 2. A seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema di classificazione sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze stabilite nelle allegate tabelle B e C. 3. Sono confermati: a) la tredicesima mensilita', secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 9 maggio 2006; b) la retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; c) gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall'art. 29, comma 4, del CCNL del 22 gennaio 2004 e dall'art. 9, comma 1, del CCNL del 9 maggio 2006; d) l'indennita' di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi 1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto, relativa al biennio 2008 - 2009, le misure degli incrementi di cui all'art. 2, comma 1, ed all'allegata tabella A hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, del TFR nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennita' in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL del 1° aprile 1999 e del CCNL del 14 settembre 2000, gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 2, comma 1, e nella allegata tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni. Art. 4. Incrementi delle risorse decentrate 1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa: a) il rispetto del Patto di stabilita' interno per il triennio 2005-2007; b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio; c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attivita' dell'amministrazione; d) l'osservanza degli indicatori di capacita' finanziaria sotto indicati. 2. Presso gli enti locali, e' riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilita' di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali: a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%; b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilita' interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%. 3. Presso i Comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 267 del 2000, e' riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilita' di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali: a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora i Comuni siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%; b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora i Comuni, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilita' interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia. 4. Presso le Regioni, e' riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilita' di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali: a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora le Regioni siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al 30%; b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora le Regioni, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilita' interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia. 5. Le Regioni individuano, tra quelli di cui ai precedenti commi 1 e 4, i criteri che trovano applicazione per ciascuno dei propri enti strumentali per l'incremento, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere per l'anno 2009, delle risorse di natura variabile, di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004. 6. Presso le Camere di Commercio, e' riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilita' di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali: a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora le Camere di Commercio siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra il proprio indice di equilibrio economico-finanziario e l'indice generale medio di sistema di cui alla legge finanziaria per il 2008 non sia superiore al 10% e, comunque, inferiore a 40; b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora le Camere di Commercio, oltre ai requisiti di cui al comma 1, presentino un indicatore di equilibrio economico - finanziario: 1) non superiore a 38, per le Camere di Commercio con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle imprese inferiore a 40.000; 2) non superiore a 34, per le Camere di Commercio con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle imprese superiore a 40.000 ed inferiore a 80.000; 3) non superiore a 30, per le Camere di Commercio con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle imprese superiore a 80.000. 7. Presso gli altri Enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, e' riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilita' di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, nel limite dell' 1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ove applicabili, e nel bilancio sussista la relativa capacita' di spesa. 8. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4, non trovano applicazione presso gli Enti Locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta, ai sensi di legge, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 9. Le predette risorse aggiuntive sono finalizzate all'incentivazione della qualita', della produttivita' e della capacita' innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonche' al riconoscimento e valorizzazione della professionalita' e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate e' effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2007 e con riferimento anche all'anno 2008, solo per le ipotesi di eventuale incremento delle stesse nel limite dell'1,5%. TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI Capo I Art. 5. Principi in materia di compensi per la produttivita' 1. Le parti confermano la disciplina dei compensi per produttivita' dettata dall'art. 37 del CCNL del 22 gennaio 2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialita', con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttivita' e alla conseguente necessita' di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente e' valutato in relazione all'attivita' di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonche' sulla base della qualita' e quantita' della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttivita'. Art . 6. Monitoraggio e verifiche 1. L'ANCI, l'UPI e l'UNIONCAMERE, attraverso le proprie articolazioni territoriali, e le Regioni assumono l'iniziativa per l'avvio, a livello regionale, di forme di monitoraggio del lavoro precario presso gli enti del Comparto e di successivo confronto e verifica con le OO.SS. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo - contrattuali, le problematiche connesse a tale fenomeno ed ai processi di stabilizzazione, anche con riferimento alla scadenza dei contratti a termine. Tale confronto deve concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere attivati anche specifici confronti a livello locale. Art. 7. Clausola di rinvio 1. Le parti, in considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le trattative per il CCNL relativo al biennio economico 2008-2009, ritenendo prioritario concludere in tempi brevi la presente fase negoziale, si impegnano ad affrontare, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, le problematiche connesse all'eventuale revisione dei profili normativi dell'attuale regolamentazione del rapporto di lavoro e, in particolare, le seguenti materie: a) semplificazione delle modalita' di calcolo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa e nuova struttura della retribuzione; b) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; c) modalita' attuative dell'art.14 del CCNL del 9 maggio 2006; d) sistema di classificazione professionale, con prioritario e particolare riferimento ai profili indicati nell'art. 12 del CCNL del 22 gennaio 2004 ed alle alte professionalita'; e) modalita' di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell'art. 32, comma 7, del CCNL del 22 gennaio 2004, ove le stesse non siano gia' state impiegate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalita'; f) i profili di specifico interesse delle Regioni, non trattati nel presente CCNL; g) le problematiche connesse alla disciplina del turno; h) adattamento della disciplina contrattuale in materia di nuove tipologie di rapporto di lavoro alle riforme legislative intervenute in materia; i) predisposizione del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali. |
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